Cassazione Penale, Ordinanza n. 12452/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza dell'11 agosto 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto aveva revocato la misura alternativa della semilibertà concessa il 18 ottobre 2023. La revoca era stata disposta perché il condannato aveva violato la prescrizione di non assumere sostanza stupefacente e di non frequentare ambienti criminali, ai quali si era rivolto per procurarsela. Nel ricorso si sosteneva, da un lato, l'estraneità del condannato al fatto e, dall'altro, l'omesso avviso dell'esito delle analisi; tali argomenti erano già stati esaminati e disattesi in sede di conferma della sospensione temporanea della misura. La Corte rileva che il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse motivata in modo adeguato nel fondare la revoca della semilibertà sulla violazione di prescrizioni essenziali e sul conseguente grave vulnus del rapporto fiduciario richiesto per la prosecuzione del trattamento. Poiché i motivi riproponevano censure già esaminate e tendevano a ottenere una diversa lettura dei fatti, il ricorso è stato respinto come inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La semilibertà è una misura alternativa la cui prosecuzione presuppone il mantenimento delle condizioni e delle prescrizioni poste a base del trattamento; la violazione grave delle prescrizioni può legittimare la revoca.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di sorveglianza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della semilibertà, rilevano le condotte del condannato che, per natura, modalità e oggetto, incidano gravemente sul rapporto fiduciario con gli organi del trattamento e rendano complessivamente inidoneo il percorso rieducativo.
- La violazione di prescrizioni essenziali della misura alternativa, specie se collegata al ricorso ad ambienti criminali per procurarsi sostanze stupefacenti, può integrare un indice sufficiente dell'esito negativo dell'esperimento trattamentale.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera diversa valutazione degli elementi di fatto o sostituire ai parametri del giudice di merito criteri valutativi alternativi.
- La riproposizione di doglianze già esaminate e disattese con motivazione adeguata non consente l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →