Cassazione Penale, Sentenza n. 08743/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione al decreto del Pubblico Ministero di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'imbarcazione. Contestava la declaratoria di inammissibilità riguardo alla richiesta di dissequestro, anche parziale (limitazione del vincolo alle sole batterie), la mancata fissazione dell'udienza di comparizione non giustificata per decidere de plano ex art. 127 c. 9 c.p.p., e l'abnormità del provvedimento che avrebbe impedito l'esercizio di un rimedio previsto dall'ordinamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania per pronunciarsi nuovamente sull'opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., osservando che il GIP deve decidere con le garanzie del contraddittorio previste dall'art. 127 c.p.p.. La Corte ha precisato i limiti della materia sindacabile in opposizione al diniego di restituzione e ribadito che il sequestro probatorio richiede motivazione specifica circa la sua necessità istruttoria e che la restituzione spetta al Pubblico Ministero salvo persistente esigenza probatoria.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
L'opposizione al decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate è il rimedio previsto; sull'opposizione il giudice deve provvedere secondo le forme dell'art. 127 c.p.p. e la controversia deve essere circoscritta alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova
Imposta il principio del contraddittorio nella decisione sull'opposizione; la decisione adottata de plano senza udienza quando non ricorrono i presupposti costituisce nullità deducibile in cassazione
Stabilisce che le cose sono restituite quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova; da ciò deriva che il GIP non è competente a sindacare ragioni di merito sul fumus del reato riservate al riesame
Richiamato per distinzione: l'appello previsto da tale norma si applica al sequestro preventivo, non al sequestro probatorio, che ha rimedi diversi
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
L'ordinanza del GIP resa sull'opposizione ex art. 263, comma 5, è impugnabile per cassazione con i motivi di cui a quest'articolo
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale attinente alla modalità di presentazione del ricorso per cassazione (richiamata a inquadramento procedurale nel ricorso)
art. 324, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento alla delimitazione delle impugnazioni e alla disciplina transitoria applicabile, indicazione procedurale nel quadro del ricorso
art. 127, comma 5 e comma 9, cod. proc. pen.
Comma 5: la decisione de plano quando non consentita determina nullità; comma 9: condizioni per decidere senza comparizioni e per contro quando invece è necessario fissare udienza
Massime di principio
- L'opposizione al decreto del PM che rigetta la richiesta di restituzione di cose sequestrate è il rimedio corretto e deve essere decisa dal GIP con le garanzie del contraddittorio previste dall'art. 127 c.p.p.; decisioni adottate de plano senza i presupposti costituiscono nullità
- La valutazione sulla necessitaà di mantenere un sequestro probatorio riguarda unicamente l'esigenza istruttoria; questioni sulla legittimità o sull'opportunità del sequestro in senso più ampio devono essere proposte con la richiesta di riesame (Tribunale del riesame)
- Il sequestro probatorio deve contenere motivazione specifica che giustifichi la conservazione del bene ai fini delle indagini; venuta meno la finalità istruttoria la restituzione è obbligatoria salvo diverso provvedimento cautelare fondato
- Il Pubblico Ministero è destinatario della richiesta di restituzione e può respingerla solo dimostrando la persistenza dell'esigenza probatoria; il diniego è impugnabile con opposizione al GIP
- L'ordinanza del GIP sul tema è impugnabile per cassazione: la Corte di legittimità può annullare l'atto quando il contraddittorio non è stato garantito o quando la declaratoria di inammissibilità è errata rispetto ai rimedi previsti
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