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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6583/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna (Tribunale di Milano 19/12/2013, irrev. 30/04/2015) per tre episodi di cessione di cocaina (25/02/2009, 27/02/2009 e 04/03/2009), fondata sull'assunto di inconciliabilità tra quel giudicato di condanna e la sentenza di assoluzione "per non avere commesso il fatto" emessa a favore di Filippi Serena dal Tribunale di Voghera (24/11/2010, irrev. 05/05/2018) relativamente agli stessi episodi. La difesa lamentava inoltre l'omessa fissazione dell'udienza camerale (violazione del contraddittorio) e la mancata pronuncia sulla sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sussista un'oggettiva inconciliabilità fra i fatti storici accertati nelle due sentenze: l'assoluzione di Filippi per insufficiente apporto concorsuale non è incompatibile con la responsabilità di Roveto quale fornitore accertato nella materialità degli episodi. La Corte ha confermato che la decisione di inammissibilità poteva essere assunta de plano ai sensi dell'art. 634 c.p.p. in presenza di manifesta infondatezza, che il giudice preliminare può svolgere una valutazione sommaria e comparativa delle sentenze, e che la mancata esplicita decisione sulla sospensione ex art. 635 c.p.p. è implicitamente compresa nel rigetto dell'istanza di revisione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Disciplina la revisione per inconciliabilità tra i fatti stabiliti in sentenze irrevocabili; va intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le pronunce (stesso fatto affermato in una sentenza e negato nell'altra).

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Parte della disciplina procedurale sulla revisione; richiamata nel motivo di gravame, ma non oggetto di specifica discussione distinta nella motivazione della Cassazione.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria d'inammissibilità de plano quando la richiesta risulti manifestamente infondata; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale procedura nel caso concreto.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nei motivi di doglianza (parte della regolamentazione del procedimento di revisione), nonché riferimento al dovere di motivazione; la Cassazione non ha ravvisato vizio di motivazione nella decisione impugnata.

  • art. 635 cod. proc. pen.

    Regola la sospensione dell'esecuzione in pendenza del giudizio di revisione; la mancata pronuncia esplicita sulla sospensione è stata ritenuta implicitamente contenuta nel rigetto dell'istanza di revisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La revisione per inconciliabilità (art. 630, lett. a) c.p.p.) richiede un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici: non basta una contraddittorietà logica tra valutazioni di merito.
  • L'assoluzione di un concorrente per insufficienza del suo apporto concorsuale non determina automaticamente l'inconciliabilità con la condanna di un altro concorrente che risulti fornitore o autore materiale dei fatti.
  • Nella fase preliminare di revisione il giudice deve svolgere una valutazione sommaria e comparativa delle sentenze dedotte in contrasto; se la richiesta è manifestamente infondata, può decidere de plano (art. 634 c.p.p.) senza udienza camerale.
  • Se l'inammissibilità è manifestamente evidente, il diritto al contraddittorio nella fase preliminare può non comportare l'udienza camerale; tuttavia, quando la valutazione richiede anche una pur sommaria istruttoria, va garantito il contraddittorio.
  • La mancata pronuncia espressa sulla sospensione dell'esecuzione ex art. 635 c.p.p. può considerarsi implicitamente negata se la richiesta di revisione è dichiarata inammissibile.
  • La proposizione di istanze di revisione manifestamente infondate può comportare la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), per cui è necessario valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di oggettiva inconciliabilità prima di proporre il ricorso.

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