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Ordinanza

Ordinanza n. 1639/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - delle graduatorie nazionali di merito c.d. “semestre filtro” per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, pubblicate nell’area riservata del portale del CINECA Universitaly l’8 gennaio 2026 e il 21 gennaio 2026, nelle quali il ricorrente risulta non ammesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in data 23 dicembre 2025, recante la “Definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e le prove di recupero de crediti formativi nel semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026”; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e i relativi Allegati, nn. 1 e 2 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in data 4 giugno 2025, recante la “Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente, per l’accertamento del ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 nella sede di prima scelta Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro con riserva, anche se del caso in sovrannumero e senza oneri finanziari per l’amministrazione.

Giustizia amministrativa202601721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali di merito del semestre filtro per l’ammissione ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, nonché decreti ministeriali disciplinanti l’accesso e la formazione delle graduatorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi allegati, nonché le graduatorie nazionali di merito pubblicate nel gennaio 2026, deducendo l’illegittimità delle modalità di svolgimento della didattica e degli esami di profitto del cosiddetto semestre filtro. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, e l’ammissione con riserva al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede di prima scelta, anche in sovrannumero. Le censure, per come articolate, mirano all’annullamento integrale della procedura selettiva nazionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, riservando ogni diversa valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora: la sospensione degli atti, incidendo su una procedura selettiva nazionale già in fase attuativa, avrebbe paralizzato la procedura e alterato l’assetto organizzativo e le posizioni dei candidati utilmente collocati, senza assicurare un’utilità immediata e individualizzata al ricorrente. È stata ravvisata la prevalenza dell’interesse pubblico alla continuità e stabilità della graduatoria sull’interesse individuale azionato. Anche l’ammissione con riserva è stata ritenuta non concretamente strumentale all’utilità finale, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso, per come proposto, comporterebbe la riedizione dell’intera procedura. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate in motivazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della relativa prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori se dovuti, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per l’adozione di misure cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora.

  • artt. 27 e 49 c.p.a.

    Applicati per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione riguarda una procedura selettiva nazionale già in fase attuativa, la sospensione degli atti può essere negata in sede cautelare se determina la paralisi della procedura e l’alterazione delle posizioni di una pluralità di candidati, con prevalenza dell’interesse pubblico alla continuità e stabilità della procedura.
  • L’ammissione con riserva non è una misura cautelare utile quando le censure dedotte, ove accolte, imporrebbero la riedizione integrale della procedura selettiva e non consentirebbero di anticipare individualmente l’utilità finale spettante al ricorrente.
  • Il periculum in mora manca quando non è configurabile un’utilità interinale anticipabile né un danno grave e irreparabile evitabile con la misura richiesta, anche considerando la disponibilità di una diversa collocazione formativa attualmente fruita dal candidato.
  • In una controversia relativa a una graduatoria nazionale con un numero elevato di candidati potenzialmente controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami quando la notificazione individuale, pur a fronte di nominativi identificabili, risulti oggettivamente sommamente difficile.
  • La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione può essere subordinata a termini perentori e all’obbligo di depositare la prova dell’adempimento, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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