Sentenza del 11/06/2018 n. 118 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il diniego della deducibilità degli interessi passivi nel consolidato fiscale, derivante dall'omessa compilazione del prospetto degli interessi passivi nelle dichiarazioni originarie. Le dichiarazioni integrative, presentate il 5 settembre 2013, erano successive sia all'accesso dell'Ufficio del 27 maggio 2013 sia alla notifica delle cartelle di pagamento. La questione riguardava quindi principalmente la possibilità di emendare le dichiarazioni oltre i termini ordinari e dopo l'avvio dei controlli, non la sussistenza o la deducibilità sostanziale degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, annullando la sentenza della CTP di Udine che aveva ritenuto tardive le dichiarazioni integrative sulla base dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13378 del 30 giugno 2016, il giudice ha affermato che la dichiarazione dei redditi è emendabile anche in sede contenziosa, indipendentemente dalla scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore o del termine per il rimborso. È stata quindi riconosciuta la validità delle dichiarazioni integrative e, conseguentemente, la deducibilità degli interessi passivi nel consolidato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/1998
Prevede, rispettivamente, termini per la correzione di errori e omissioni nelle dichiarazioni e un termine più ristretto per gli errori che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d'imposta o un minor credito.
La CTP aveva interpretato la norma nel senso che la ricorrente fosse decaduta dalla possibilità di correggere la dichiarazione, mentre il giudice d'appello, alla luce delle Sezioni Unite, ha ritenuto che tali termini non impediscano l'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa quando la correzione sia diretta a far valere la reale capacità contributiva.
Termine generale del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo il richiamo contenuto nella sentenza.
È indicato come termine ordinario per la correzione di errori e omissioni, distinto dal termine più breve previsto per alcune dichiarazioni integrative a favore.
Termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso, richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite.
Il decorso del termine per chiedere il rimborso non esclude, secondo l'orientamento richiamato, la possibilità di far valere in giudizio l'errore commesso nella dichiarazione, purché siano provati i presupposti sostanziali del diritto.
Principio di capacità contributiva
La Commissione ha ritenuto prevalente l'esigenza di determinare il tributo in base alla capacità contributiva effettiva rispetto a formalità e termini relativi alla correzione della dichiarazione, quando il contribuente dimostri l'effettiva spettanza della deduzione.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016
La dichiarazione dei redditi è sempre emendabile anche in sede contenziosa, indipendentemente dalla scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore o del termine previsto per il rimborso.
La pronuncia riconosce al contribuente la possibilità di correggere errori od omissioni dichiarative anche oltre i termini ordinari, purché la pretesa sia fondata su elementi sostanziali verificabili e non si traduca nell'introduzione di una pretesa nuova e diversa.
Massime di principio
- Un errore od omissione nella dichiarazione, anche relativo a una deduzione o a un credito, può essere fatto valere in sede contenziosa oltre i termini della dichiarazione integrativa quando il contribuente dimostri la sussistenza sostanziale del diritto.
- La tardività della dichiarazione integrativa non è necessariamente decisiva: occorre distinguere tra la regolarità formale della correzione e l'effettiva esistenza del costo, della deduzione o del credito fiscale.
- La correzione può essere riconosciuta anche se presentata dopo un accesso o un controllo dell'Ufficio, purché non costituisca una manipolazione opportunistica della dichiarazione e i dati siano verificabili.
- Il principio di capacità contributiva può prevalere su termini e formalità dichiarative, ma il contribuente deve fornire adeguata prova dei presupposti sostanziali e dell'importo spettante.
- L'orientamento giurisprudenziale favorevole all'emendabilità non elimina l'importanza della tempestività: presentare le correzioni entro i termini ordinari riduce il rischio di contestazioni e di problemi probatori.
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