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Sentenza

Sentenza del 11/06/2018 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Iva - Diniego rimborso per cessata attività - Oneri documentali condizione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le argomentazioni della contribuente e non legittime le ulteriori condizioni documentali richieste dall’Ufficio. Ha ordinato all’Amministrazione finanziaria di procedere al rimborso dell’IVA richiesta e l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato il diniego del rimborso IVA, sostenendo: la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per decorso dei termini di legge; l’irrilevanza o non necessità della presentazione di dichiarazioni d’intento e modelli Intrastat, non richiesti in relazione all’attività svolta; l’ininfluenza dell’esistenza di ruoli a carico; la non necessità di riaprire una nuova partita IVA dopo la cessazione dell’attività; e la congruità della cessione di un bene ammortizzabile per euro 500,00. L’Ufficio aveva subordinato il rimborso alla produzione di documentazione, precisazioni e all’apertura di una nuova partita IVA.

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso IVA risultante dalla dichiarazione non può essere subordinato a richieste documentali non pertinenti, sproporzionate o non previste dalla legge.
  • La cessazione dell’attività non elimina automaticamente il diritto al rimborso del credito IVA maturato, né impone necessariamente l’apertura di una nuova partita IVA per ottenere il pagamento.
  • L’Amministrazione finanziaria deve esercitare i propri poteri di controllo entro i termini di decadenza previsti dalla legge; una volta decorso il termine, non può utilizzare richieste tardive per rimettere in discussione il credito.
  • La richiesta di dichiarazioni d’intento, modelli Intrastat o altra documentazione è legittima solo se effettivamente collegata all’attività svolta e necessaria per verificare il credito.
  • La presenza di ruoli o debiti tributari a carico del contribuente non rende automaticamente inesistente o non rimborsabile il credito IVA, ferma restando l’eventuale applicazione delle procedure di compensazione previste dalla legge.
  • In caso di diniego del rimborso fondato su condizioni aggiuntive non giustificate, il contribuente può contestare il provvedimento chiedendo il riconoscimento del credito e la condanna dell’Amministrazione al rimborso.

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