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Sentenza

Sentenza del 11/06/2018 n. 149 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Imposta di registro su decreti ingiuntivi, su sentenza di condanna e ordinanza di assegnazione somma per espropriazione forzata presso terzi - Applicabilità dell'imposta difforme da quella operata dall'Ufficio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tassazione di decreti ingiuntivi, sentenze di condanna e di un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, con riferimento alla liquidazione di compensi professionali spettanti all'avvocato. L'Ufficio aveva applicato due volte l'imposta di registro in misura fissa, ritenendo sostanzialmente rilevante anche il contratto d'opera professionale sottostante, sebbene tale contratto non risultasse registrato. La Commissione ha ritenuto che l'Ufficio avesse tassato due volte il medesimo titolo giudiziale. Anche qualificando il contratto professionale come enunciato nel provvedimento giudiziario, l'enunciazione non avrebbe comunque comportato ulteriore imposta, poiché gli effetti del contratto erano cessati o cessavano per effetto della condanna al pagamento del compenso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Gli avvisi di liquidazione sono stati annullati limitatamente alla duplicazione dell'imposta e la tassazione è stata ricondotta all'importo fisso di 200 euro per ciascun atto indicato: avvisi n. 2014/003/DI/000000011/0/001, n. 2014/003/DI/000000053/0/001, n. 2015/003/DI/000000752/0/001, n. 2017/003/SC/000000026/0/01 e n. 2015/003/SC/000000306/0/001. Il resto delle pretese è stato rigettato. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

    L'enunciazione, in un atto giudiziario, di un contratto verbale non soggetto a registrazione in termine fisso non comporta un'ulteriore imposta se gli effetti del contratto sono già cessati o cessano proprio per effetto dell'atto giudiziario.

  • Art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per responsabilità aggravata non è stata accolta, essendo stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • L'Amministrazione non può applicare due volte l'imposta di registro in misura fissa sul medesimo titolo giudiziario, anche quando il provvedimento riguardi la liquidazione o il pagamento di compensi professionali.
  • La mera menzione del contratto d'opera professionale nel decreto ingiuntivo, nella sentenza o nell'ordinanza non comporta automaticamente una seconda imposizione, soprattutto quando il contratto non era soggetto a registrazione in termine fisso.
  • Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, l'enunciazione di un contratto non registrato non genera ulteriore imposta se gli effetti del contratto sono già cessati o vengono assorbiti dalla condanna giudiziale al pagamento.
  • In presenza di più provvedimenti giudiziari autonomi, può essere dovuta l'imposta fissa per ciascun atto, ma non una duplicazione della stessa imposta riferita al medesimo titolo o alla medesima base giuridica.
  • La contestazione deve distinguere tra imposta dovuta per il provvedimento giudiziario e pretesa autonoma di tassazione del contratto sottostante: quest'ultima richiede una specifica base normativa e non può derivare automaticamente dalla semplice enunciazione nel provvedimento.

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