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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5747/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Ferrara che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del GIP di archiviazione de plano. Denunciava l'abnormità funzionale del decreto del GIP per aver anticipato valutazioni di merito e per non aver fissato l'udienza camerale di opposizione richiesta dalla persona offesa per ulteriori indagini; contestava inoltre la violazione dell'art. 11 della direttiva 2012/29/UE (diritto della vittima a partecipare alle indagini) e la lesione del giusto processo (art. 111 Cost. e art. 6(1) CEDU). Ha proposto tre motivi in sostanza volti a censurare l'illegittimità e l'abnormità del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la riforma introdotta dalla legge n.103/2017 che ha previsto l'istituto del reclamo al Tribunale monocratico (art. 410-bis c.p.p.) sostituendo il precedente ricorso per cassazione e stabilendo che l'ordinanza che decide il reclamo è non impugnabile. In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la Corte ha ritenuto che la via della cassazione non fosse percorribile se non per dedurre abnormità del provvedimento; ha quindi valutato e escluso che l'ordinanza impugnata fosse affetta da abnormità strutturale o funzionale. Ha inoltre ricordato che, qualora la parte non abbia potuto partecipare, il rimedio è la richiesta di revoca al giudice che ha adottato il provvedimento. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n.103/2017

    Ha abrogato il sesto comma dell'art. 409 c.p.p. e ha riformato la impugnabilità del decreto di archiviazione introducendo l'art. 410-bis (reclamo al Tribunale monocratico) sostituendo il precedente ricorso per cassazione.

  • Art. 410-bis c.p.p.

    Prevede il reclamo della persona offesa al Tribunale in composizione monocratica contro il decreto di archiviazione; l'ordinanza che decide il reclamo è espressamente non impugnabile, limitando la possibilità di ricorso in cassazione salvo censure di abnormità.

  • Art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione è inammissibile quando proposto a fronte di un provvedimento espressamente non impugnabile; la cassazione non è mezzo esperibile contro l'ordinanza che decide il reclamo.

  • Art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per evidenziare che i motivi tipici di cassazione previsti dall'art. 606 non possono essere invocati quando la legge ha escluso la cassazione in favore del reclamo; pertanto non è possibile utilizzare la cassazione per dedurre vizi elencati in tale articolo se la normativa ha escluso il rimedio.

  • Direttiva 2012/29/UE, art. 11

    La Corte prende atto della richiamata disposizione (diritto della vittima a essere informata e a partecipare anche nella fase delle indagini), ma ritiene che l'eventuale violazione di tale principio non autorizzi automaticamente un ricorso per cassazione contro un'ordinanza di reclamo non impugnabile; esistono rimedi interni (es. richiesta di revoca) per ripianare eventuali difetti di partecipazione.

  • Art. 111 Cost. e art. 6(1) CEDU

    Richiamati in relazione al principio del giusto processo; la Corte osserva che i rimedi interni previsti (tra cui la richiesta di revoca se la partecipazione non è stata effettiva) sono idonei a tutelare tali principi senza autorizzare l'uso della cassazione ove la legge l'ha esclusa.

Massime di principio

  • Dopo la legge n.103/2017 il decreto di archiviazione è impugnabile mediante reclamo al Tribunale (art. 410-bis c.p.p.), e l'ordinanza che decide tale reclamo è non impugnabile in Cassazione salvo eccezione per l'abnormità.
  • La cassazione non è il rimedio ordinario contro le ordinanze di rigetto del reclamo: chi impugna in cassazione contro un provvedimento non impugnabile rischia l'inammissibilità per violazione della tassatività dei mezzi di impugnazione.
  • La censura di abnormità è strettamente delimitata: va dimostrata l'abnormità strutturale (provvedimento estraneo all'ordinamento) o funzionale (provvedimento che abbia determinato stasi o regressione del processo). Senza tali caratteristiche il vizio non è provato.
  • Se la parte non è stata messa in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di reclamo, il rimedio previsto è la richiesta di revoca al giudice che ha adottato il provvedimento e non automaticamente la cassazione.
  • Le presunte violazioni dei diritti della vittima (anche quelle richiamate dalla direttiva 2012/29/UE o dalla CEDU) devono essere valutate alla luce dei rimedi interni disponibili: la loro esistenza non autorizza di per sé un ricorso in Cassazione quando la legge ha escluso questo mezzo.
  • In pratica, in casi analoghi è preferibile: verificare se il provvedimento è disciplinato dall'art. 410-bis; proporre tempestivamente il reclamo al Tribunale; se esclusi dal processo, avanzare la richiesta di revoca al giudice del reclamo; riservarsi di provare, con fatti chiari, l'abnormità strutturale o funzionale prima di tentare una via straordinaria come la cassazione.

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