Cassazione Penale, Sentenza n. 27581/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha confermato la convalida del sequestro probatorio di somme di denaro contante (euro 2.140,00 e euro 665,00), deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (artt. 253 e 355 c.p.p.). Hanno sostenuto che: a) il sequestro probatorio è illegittimo per beni fungibili quale il denaro, salvo che sussista un nesso di pertinenzialità o identificazione tra le banconote e il reato; b) manca il nesso di derivazione/pertinenzialità tra la somma e il furto contestato; c) mancano esigenze probatorie specifiche dato che le indagate disponevano di strumenti tracciabili (prepagate, libretti, accrediti mensili) che avrebbero consentito accertamenti alternativi; d) il decreto di sequestro e l'ordinanza sono carenti nella motivazione, in particolare con riguardo alla parte della somma non riconducibile al furto (euro eccedente 1.160,00).
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla somma eccedente euro 1.160,00 e rigettato quanto alla parte pari a euro 1.160,00 ritenuta riconducibile al furto. Il Tribunale (o organo giudicante del riesame) ha ritenuto corretta la motivazione del sequestro probatorio con riferimento alla somma di euro 1.160,00: il fumus commissi delicti è ricavato dalle immagini di videosorveglianza, dal riconoscimento della vittima, dalla presenza nella stessa auto dell'autore materiale (Kemi Brajdic) e delle ricorrenti, dalla perquisizione e dal rinvenimento occultato delle banconote nei calzini. Per la somma eccedente (circa euro 1.645,00), invece, la motivazione risultava insufficiente sul punto del nesso di pertinenzialità e sulle finalità probatorie: pertanto è stato disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla somma oltre euro 1.160,00 e la restituzione della parte eccedente.
Norme richiamate
Norma procedurale relativa alle misure cautelari reali e al sequestro: richiamata nella prospettazione dei vizi di legittimità dell'atto di sequestro e nella valutazione dell'obbligo motivazionale del decreto di sequestro probatorio.
Norma richiamata nel motivo di ricorso con riferimento ai vizi di motivazione e di applicazione degli istituti relativi al sequestro; il giudice del riesame ha valutato la sufficienza della motivazione ai sensi della disciplina del sequestro probatorio.
art. 309 c.p.p. (comma 9 introdotto dalla legge 8 aprile 2015, n.47)
«Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili ...»
La legge 47/2015 ha ampliato il potere del tribunale del riesame di annullare i provvedimenti di sequestro quando manca la motivazione o non contiene una autonoma valutazione degli elementi costitutivi; principio applicato dal giudice per valutare la legittimità del sequestro probatorio.
Ha rafforzato i poteri del tribunale del riesame, imponendo una valutazione autonoma della motivazione dei provvedimenti cautelari reali e di sequestro, riferita anche al sequestro probatorio.
Cass. Sez. Unite - sentenze richiamate (Bevilacqua, Capasso, Botticelli)
La giurisprudenza di legittimità richiede una specifica motivazione del decreto di sequestro probatorio sulle finalità probatorie perseguite, richiamando l'obbligo di motivazione rafforzato dalla legge 47/2015 e l'esigenza di autonoma valutazione del tribunale del riesame.
Cass. (Sez. 2) sentenza Cheick n. 4155/2015 e altra giurisprudenza (es. Cafagna)
Interpretazione secondo cui il denaro può costituire corpo del reato solo se le banconote hanno una connotazione identificativa rispetto al fatto, oppure quando sussista un chiaro rapporto di pertinenzialità desumibile da elementi quali importo rispetto al reddito, frazionamento in banconote di piccolo taglio, luogo di rinvenimento, precedenti accertamenti di polizia, dichiarazioni ecc.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di denaro è ammissibile se il denaro è 'corpo del reato' identificabile o se sussiste un chiaro nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato; la motivazione deve esplicitare quale finalità probatoria si intende conseguire.
- La semplice detenzione di denaro contante non è di per sé sufficiente a giustificare il sequestro probatorio: il giudice deve valutare circostanze concrete (videosorveglianza, riconoscimenti, luogo del rinvenimento, occultamento, importo rispetto al reddito, frazionamento delle banconote, precedenti attività di polizia) che colleghino la somma all'illecito.
- Se le difese producono giustificazioni verosimili (accrediti bancari, prelievi documentabili, fonti lecite di reddito), il provvedimento di sequestro richiede una motivazione specifica che confuti tali spiegazioni per mantenere la misura.
- In presenza di somme complessive superiori all'importo ragionevolmente riconducibile al reato, il giudice può confermare il sequestro solo nella misura giustificata dal nesso con l'offesa; la parte eccedente, priva di adeguata motivazione di pertinenzialità, va restituita.
- La legge 47/2015 impone al tribunale del riesame un controllo più rigoroso e un'autonoma valutazione motivata: l'assenza o l'insufficienza di tale motivazione determina l'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio.
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