Cassazione Penale, Sentenza n. 36414/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino chiedendo la riqualificazione di uno degli episodi (nel negozio "Scarpe e scarpe") da furto consumato a tentato, sostenendo che l'impossessamento della merce non si sarebbe concretamente realizzato
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, rigettato per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui: a) la riqualificazione prospettata sarebbe oggettivamente pregiudizievole per l'imputata (si tratterebbe di attribuirle un ulteriore illecito rispetto all'unico delitto per il quale era stata condannata in considerazione del vincolo della continuazione); b) i fatti dimostrano la consumazione del furto, posto che è stato accertato l'uso di un mezzo fraudolento (le placche antitaccheggio erano avvolte in carta stagnola), escludendo così un continuo e efficace controllo della merce e confermando l'impossessamento. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
furto aggravato (art. 624 c.p.)
Il fatto è stato ritenuto consumato: l'uso di un mezzo fraudolento per eludere i dispositivi antitaccheggio è stato valutato come indicazione dell'impossessamento effettivo della merce
La richiesta di riqualificazione in tentato è stata esclusa perché, secondo la Corte territoriale e confermato dalla Cassazione, gli elementi probatori mostrano la consumazione; inoltre la riqualificazione proposta risultava inammissibile per carenza di interesse in quanto avrebbe aggravato la posizione dell'imputata
La decisione di merito aveva fatto ricorso al vincolo della continuazione, condannando per un unico illecito nonostante i distinti episodi; la ricostruzione della continuità è stata ritenuta rilevante per escludere l'ammissibilità della riqualificazione che avrebbe modificato la struttura della responsabilità a discapito dell'imputata
Massime di principio
- Una richiesta di riqualificazione da consumato a tentato può essere dichiarata inammissibile se la modifica proposta non comporta un beneficio per l'imputato ma, al contrario, può peggiorarne la posizione oggettiva (es. incidendo sul computo degli illeciti in presenza di continuazione)
- Per affermare la consumazione del furto non è sufficiente la mera presenza dell'indice di appropriazione: la Corte valuta anche i mezzi utilizzati (es. neutralizzazione delle placche antitaccheggio con carta stagnola) come prova che l'impossessamento si è concretamente realizzato
- La cassazione non riesamina arbitrariamente i fatti quando la Corte territoriale ha espresso valutazioni logiche e coerenti; il vizio deve essere di diritto o la decisione manifestamente infondata
- Chi impugna chiedendo una diversa qualificazione deve dimostrare interesse effettivo alla pronuncia favorevole e che la nuova qualificazione non sia obiettivamente peggiorativa
- L'accertamento del vincolo della continuazione può influire sulla valutazione delle qualificazioni giuridiche dei singoli episodi e sulla loro rilevanza sanzionatoria complessiva
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