Sentenza n. 2729/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a emettere e assegnare € 1.500 sulla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, n. 3947/20024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione e assegnazione di € 1.500 sulla Carta del docente. Dopo aver dichiarato che il pagamento era intervenuto il 1° settembre 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, la condanna del Ministero alle spese e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero aveva eseguito il titolo prima della decisione, sebbene dopo l’instaurazione del giudizio. Ha posto le spese a carico dell’Amministrazione secondo la regola della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il ricorso in base al titolo azionato, e le ha liquidate in € 552, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora: l’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. la riferisce al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza, mentre nel caso concreto il titolo era stato eseguito prima della decisione del giudizio.
Norme richiamate
Ritenuto che deve essere disattesa la richiesta di condanna al pagamento della così detta penalità di mota ex art. 114, comma 4 lett. e) che è relativa unicamente al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza, mente nel caso in esame l’Amministrazione, pur tardivamente, ha eseguito il titolo prima della odierna decisione
La penalità di mora di cui al comma 4, lettera e), è riferita al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza; non si applica quando l’Amministrazione abbia eseguito il titolo prima della decisione sul giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Se, dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza ma prima della decisione, l’Amministrazione esegue il titolo, va dichiarata cessata la materia del contendere; le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso in base al titolo azionato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è riferita al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza e non è dovuta quando l’Amministrazione esegue il titolo prima della decisione sul giudizio di ottemperanza.
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