Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2729/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a emettere e assegnare € 1.500 sulla Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, n. 3947/20024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione e assegnazione di € 1.500 sulla Carta del docente. Dopo aver dichiarato che il pagamento era intervenuto il 1° settembre 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, la condanna del Ministero alle spese e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero aveva eseguito il titolo prima della decisione, sebbene dopo l’instaurazione del giudizio. Ha posto le spese a carico dell’Amministrazione secondo la regola della soccombenza virtuale, ritenendo fondato il ricorso in base al titolo azionato, e le ha liquidate in € 552, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora: l’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. la riferisce al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza, mentre nel caso concreto il titolo era stato eseguito prima della decisione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuto che deve essere disattesa la richiesta di condanna al pagamento della così detta penalità di mota ex art. 114, comma 4 lett. e) che è relativa unicamente al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza, mente nel caso in esame l’Amministrazione, pur tardivamente, ha eseguito il titolo prima della odierna decisione

    La penalità di mora di cui al comma 4, lettera e), è riferita al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza; non si applica quando l’Amministrazione abbia eseguito il titolo prima della decisione sul giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Se, dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza ma prima della decisione, l’Amministrazione esegue il titolo, va dichiarata cessata la materia del contendere; le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso in base al titolo azionato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è riferita al ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza e non è dovuta quando l’Amministrazione esegue il titolo prima della decisione sul giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.