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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04390/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Nel giudizio di correzione di errore materiale il ricorrente ha dedotto che il dispositivo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 22903/2021, pur avendo regolato le spese di lite, non riportava la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha quindi chiesto la correzione del dispositivo per inserire l'espressa clausola di distrazione. La Corte ha rilevato che l'omessa pronuncia sulla distrazione integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione e non un'omissione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo dopo le parole "accessori di legge" la formula "da distrarsi a favore dell'avv. Luigi Migliaccio". La decisione richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la mancata pronuncia sulla distrazione delle spese va rimediata con la procedura di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 288 c.p.c.

    La procedura di correzione dell'errore materiale è il veicolo processuale corretto per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese.

  • art. 93, secondo comma, c.p.c.

    La disciplina della distrazione delle spese è coerente con la correzione dell'errore materiale, specie quando il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 111 Cost.

    La soluzione è ritenuta conforme al principio di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario costituisce un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., e non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
  • La correzione del dispositivo è ammissibile anche rispetto alle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • La procedura di correzione è il rimedio preferibile quando consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo in favore del difensore distrattario, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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