Cassazione Civile, Ordinanza n. 21593/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una persona aveva convenuto in giudizio l'università chiedendo accertarsi l'usucapione di alcuni immobili. Deduceva di averli posseduti da sempre uti dominus, pur essendole pervenuti per successione di due danti causa, e sosteneva che, benché inseriti in un atto di cessione volontaria del 1982 in favore dell'università, i beni non le fossero mai stati materialmente consegnati e fossero rimasti nella sua disponibilità. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, qualificando la domanda come azione di retrocessione dei beni trasferiti all'università. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, confermando la decisione sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la conoscenza, da parte dell'università, degli atti di gestione e disposizione dei beni, escludendo così la prova dell'interversione del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura si risolveva in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che non era configurabile violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di merito non aveva utilizzato prove non introdotte dalle parti né attribuito a una prova valore legale diverso da quello previsto, ma aveva esercitato il prudente apprezzamento del materiale istruttorio. La Corte ha anche evidenziato che il ricorso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di giurisdizione e sulla qualificazione della domanda come retrocessione, con richiamo alla precedente pronuncia delle Sezioni Unite sulla necessità di un atto di interversione del possesso per l'usucapione dopo la conoscenza del decreto di esproprio, fermo il diritto alla retrocessione. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma aggiuntiva ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende e al contributo unificato ulteriore.
Norme richiamate
proposta di definizione anticipata; decisione ai sensi della norma
la decisione camerale è stata assunta in conformità alla proposta di definizione anticipata, senza che ciò comporti incompatibilità del collegio o autonomia della fase rispetto al giudizio di cassazione.
la Corte richiama il quadro delle decisioni in camera di consiglio e chiarisce che non sussiste incompatibilità del presidente o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove raccolte.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a una regola legale di prova; non è ammesso censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la ricorrente lo ha invocato per denunciare nullità della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la disciplina sanzionatoria, condannando la ricorrente a una somma in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi consentiti; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello legale o dichiari erroneamente di valutarla secondo prudente apprezzamento; il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il ricorso che attacchi un profilo non decisivo o non corrispondente al fondamento della decisione.
- Nel regime espropriativo previgente, la conoscenza del decreto di esproprio determina la perdita dell'animus possidendi del precedente proprietario, che se continua a occupare il bene assume una mera detenzione e non può usucapire senza un atto di interversione del possesso, restando salvo il diritto alla retrocessione.
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