Cassazione Penale, Ordinanza n. 10325/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata riformata nel merito la sentenza impugnata, che resta ferma quanto alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 4, c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: vizio di motivazione, qualificato come carenza e illogicità, per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. La doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione inammissibile perché formulata in termini meramente fattuali e perché, in sostanza, si limitava a riprodurre censure già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che la censura investiva una valutazione discrezionale di merito non sindacabile in sede di legittimità, non essendo emersi arbitrio o manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello.
Norme richiamate
L'eventuale riconoscimento dell'ipotesi attenuata costituisce valutazione discrezionale di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si traducano in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, quando la motivazione del giudice di merito sia sorretta da argomentazione non manifestamente illogica.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza specifica confutazione della sentenza impugnata, questioni già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito.
- La mancata applicazione di una ipotesi attenuata rimessa alla discrezionalità valutativa del giudice di merito non può essere censurata in cassazione se la motivazione è coerente e priva di evidenti vizi logici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita dalla legge in favore della Cassa delle ammende.
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