Cassazione Civile, Ordinanza n. 08296/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte appellante)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta in primo grado per il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, e per il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivante da lesione dell'onore, in relazione a un contratto d'opera professionale. Il giudice di pace rigettava la domanda. La parte soccombente proponeva appello, ma il Tribunale dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorresse dalla data in cui la parte aveva ottenuto copia autentica della sentenza da impugnare, qualificando tale attività come conoscenza legale equipollente alla comunicazione di cancelleria. Con il ricorso per cassazione, la parte appellante deduceva nullità della sentenza o del procedimento, sostenendo che il termine breve di impugnazione decorre solo dalla notificazione della sentenza e non dalla mera estrazione di copia, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva fatto decorrere il termine breve di impugnazione dalla richiesta e consegna della copia autentica della sentenza. La Corte ha affermato che il termine breve decorre soltanto da una conoscenza legale del provvedimento, cioè da un atto processuale normativamente idoneo a produrla, e che la semplice estrazione di copia della sentenza non equivale a notificazione né integra, di per sé, il presupposto per l'applicazione dell'art. 325 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, affinché esamini l'appello nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine breve di trenta giorni
Il termine breve per impugnare decorre solo da conoscenza legale del provvedimento impugnato; non decorre dalla mera estrazione o consegna della copia autentica della sentenza in assenza di un atto processuale espressamente idoneo a farlo decorrere.
Il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza e resta applicabile quando non si sia verificata una conoscenza legale idonea a far decorrere il termine breve.
È richiamato per ribadire che la disciplina del termine breve presuppone l'attività acceleratoria e sollecitatoria prevista dalla norma, non potendo essere anticipata da attività meramente conoscitive interne della parte.
È il vizio dedotto dalla ricorrente, inquadrato come nullità della sentenza o del procedimento per erronea declaratoria di tardività dell'appello.
È richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
È richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
È richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
È richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
È richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni asseritamente violate.
È richiamato come base del rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
È richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Massime di principio
- Il termine breve per impugnare una sentenza decorre soltanto da una conoscenza legale del provvedimento, cioè da un atto processuale previsto dall'ordinamento come idoneo a far sorgere la decorrenza del termine.
- La mera richiesta o estrazione di copia autentica della sentenza, quando compiuta dalla parte interessata, non equivale di regola alla notificazione e non fa decorrere il termine breve di impugnazione, salvo una espressa previsione normativa.
- Non è corretto anticipare il dies a quo del termine di impugnazione valorizzando attività meramente conoscitive interne della parte, se ciò comporta un indebito sacrificio del termine lungo riconosciuto dall'art. 327 c.p.c.
- Le forme equipollenti della comunicazione di cancelleria non possono essere estese, in assenza di specifica base normativa, alla determinazione del momento iniziale del termine per proporre impugnazione.
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