Cassazione Penale, Ordinanza n. 21714/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che l'impugnazione era stata proposta oltre il termine di legge di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., decorrente dal deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 2, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la decisione di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Torino. Dal testo emerge che il ricorso è stato esaminato solo sotto il profilo preliminare della tempestività: la Corte ha rilevato che l'impugnazione era stata presentata il 22 gennaio 2026, ben oltre il termine di 30 giorni decorrente dal 16 ottobre 2025 e scadente il 15 novembre 2025, poiché le motivazioni erano state depositate ai sensi dell'art. 544, comma 2, c.p.p. Non risultano altri motivi di censura nel testo trasmesso.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il termine per proporre ricorso decorre dal deposito della motivazione e, nel caso di specie, era scaduto quando il ricorso è stato presentato.
art. 544, secondo comma, c.p.p.
Il deposito della motivazione ai sensi di questa norma segna il dies a quo per il calcolo del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale di impugnazione è inammissibile, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Quando la sentenza è stata motivata mediante deposito successivo, il termine per impugnare decorre dal deposito della motivazione, non dalla sola lettura del dispositivo.
- La tardività dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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