Cassazione Penale, Sentenza n. 43951/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere a seguito del presunto allontanamento illegittimo dall'abitazione. Il ricorrente, tramite difensore, contestava il fatto addebitato (sostenendo di essere rimasto in casa a svolgere ginnastica, che i vestiti bagnati erano stati ritirati dall'esterno e finiti sotto il letto accidentalmente, e che la distanza tra luogo di avvistamento e abitazione era di soli 90 metri rendendo impossibile la fuga), nonché la mancata valutazione della "lieve entità" della violazione e l'assenza di motivazione circa l'indispensabilità della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze richiedessero una rivalutazione di merito (vietata in sede di legittimità) e che le allegazioni difensive fossero puramente ipotetiche. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente escluso la lieve entità della trasgressione avendo considerato l'allontanamento, la fuga apprestata e l'atteggiamento minaccioso verso i carabinieri. Ha richiamato il principio secondo cui la sostituzione automatica degli arresti domiciliari con la custodia cautelare, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., opera salvo prova della lieve entità del fatto. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari comporta la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in via automatica, salvo che sia provata la lieve entità della trasgressione
Consente al Pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza che respinge l'aggravamento della misura; nel procedimento di merito può essere disposta la sostituzione della misura
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, fra cui la condanna alle spese del procedimento
sent. Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in tema di determinazione della somma per la Cassa delle ammende, con riferimento alla valutazione della colpa dell'istante nella produzione dell'inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segn. Monno, Garofalo)
Sez. 4, n. 32 del 21/11/2017; Sez. 5, n. 15301 del 23/01/2017
Confermano il principio che il giudice non ha un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari ove operi l'automatismo sanzionatorio di cui all'art. 276, comma 1-ter; la prova della lieve entità è l'unica deroga
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può svolgere un sindacato di merito sui fatti: le contestazioni fondate su ricostruzioni fattuali alternative o su valutazioni probatorie richiedono trattazione in sede di merito e non sono ammissibili in Cassazione
- La violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari integra, di norma, la sostituzione con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 c.p.p.; tale sostituzione è automatica salvo prova, a carico del destinatario della misura, della lieve entità della trasgressione
- Per dimostrare l'eccezionale carattere della violazione (lieve entità) è necessario produrre elementi probatori concreti e non mere ipotesi o allegazioni strumentali; argomentazioni meramente teoriche o basate su circostanze presumibili non sono idonee in sede di legittimità
- Il comportamento del destinatario al momento del controllo (per esempio fuga, resistenza o atteggiamento minaccioso) costituisce elemento rilevante e può giustificare la valutazione di non lieve entità e la conseguente custodia cautelare
- L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente la condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende, laddove non risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione
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