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Ordinanza

Ordinanza n. 2825/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 562 del 13 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, che aveva accolto il ricorso comunale contro l’autorizzazione unica regionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva annullato, a seguito del ricorso del Comune di Bitetto, la determinazione regionale di autorizzazione unica relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, nonché il successivo provvedimento adottato in ottemperanza a un’ordinanza cautelare del TAR. In via incidentale, l’appellante ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, deducendo in particolare il pericolo di perdere il finanziamento collegato all’attuazione del PNRR. Il Consiglio di Stato rileva che le censure cautelari richiedono un approfondimento proprio della fase di merito e che la natura pretensiva dell’interesse azionato non sostiene, allo stato, la sospensione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ritenendo che le censure necessitassero di un esame approfondito nel merito e che la natura pretensiva dell’interesse fatto valere non giustificasse la misura sospensiva. Tuttavia, ha ritenuto apprezzabili le esigenze della società, con particolare riguardo al rischio di perdita del finanziamento PNRR, e le ha tutelate disponendo la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con rinvio all’udienza di merito del 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Utilizzato per tutelare le esigenze dell’appellante mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione unica regionale oggetto del giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Quando le censure dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può evitare di anticipare la decisione sul fumus e disporre la sollecita definizione del giudizio di merito.
  • In presenza di un interesse pretensivo, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non è automaticamente giustificata dalla prospettazione di un pregiudizio economico, se la fondatezza delle censure necessita di un esame approfondito nel merito.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari dell’appellante possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, anche in luogo della concessione della sospensione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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