Cassazione Penale, Ordinanza n. 18554/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per atti persecutori aggravati in danno dei vicini di casa, costituiti parti civili. Con l'unico motivo di ricorso gli imputati lamentavano l'erroneità del percorso argomentativo seguito nella valutazione del complessivo compendio probatorio, sostenendo che la vicenda andasse inquadrata nella più ampia conflittualità tra condomini, con presenza di contenziosi civili e reciprocità delle condotte. Contestavano inoltre, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove, compresa la lettura degli elementi relativi a una telecamera. Deducevano infine il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero, da un lato, reiterative delle censure già respinte in appello e volte a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica; dall'altro, aspecifiche quanto alla dedotta applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non specificamente censurata, poiché il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
art. 6402/1997 Sez. U (Dessinnone)
È richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove se il ragionamento del giudice di merito è privo di manifesti vizi di logicità.
art. 8825/2016 Sez. U (Galtelli)
È richiamato il principio di aspecificità del motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere chiesta una rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua e logicamente coerente.
- La reciprocità delle condotte o la presenza di una conflittualità più ampia tra le parti non escludono, di per sé, la configurabilità del delitto di atti persecutori se risultano provati i singoli episodi contestati e le loro conseguenze.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di censure già esaminate e disattese in appello senza evidenziare vizi manifesti della motivazione.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto, la censura è aspecifica.
- L'eventuale orientamento di una telecamera verso l'abitazione della persona offesa può costituire elemento valutabile ai fini del controllo delle abitudini e dei movimenti della vittima, se sorretto da motivazione logica e coerente.
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