Cassazione Penale, Sentenza n. 36388/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/01/2022 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile. Il motivo del ricorso era la violazione delle norme procedurali: la revoca era stata disposta de plano, senza fissare udienza in camera di consiglio e quindi senza il necessario contraddittorio, con omessa citazione del condannato e assenza del difensore, in violazione delle norme sull'esecuzione (in particolare l'art. 666 cod. proc. pen.)
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato. Ha ritenuto che, nel procedimento di revoca della sospensione condizionale disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., debbano comunque osservarsi le formalità previste dall'art. 666 cod. proc. pen. Poiché il GIP ha provveduto senza fissare udienza e quindi senza garantire il contraddittorio e la presenza del difensore, il provvedimento è affetto da nullità assoluta. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al GIP del Tribunale di Trieste per nuovo giudizio nel rispetto dell'art. 666 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva; la sua applicazione richiede il rispetto delle regole procedurali dell'esecuzione
Regola la forma dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione: impone, salvo le eccezioni tassative, la fissazione dell'udienza in camera di consiglio con citazione dell'interessato e presenza del difensore; la sua inosservanza determina nullità assoluta del provvedimento
art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Indica le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza formalità e prescrive la comunicazione al pubblico ministero e la notifica all'interessato nelle fattispecie previste
art. 667, art. 672, art. 676 cod. proc. pen.
Sono le norme che individuano le ipotesi tassative in cui il giudice dell'esecuzione può procedere senza udienza formale; al di fuori di tali ipotesi occorre invece osservare l'art. 666
Giurisprudenza (Cass. Sez. 3 n. 1439/2005; Sez. 1 n. 20290/2008; Sez. 1 n. 54869/2018, Cusinatti)
Costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui nel procedimento di revoca della sospensione condizionale si applicano le formalità previste dall'art. 666 e la mancata fissazione dell'udienza comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- Nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 c.p.p.) il giudice dell'esecuzione deve rispettare le formalità previste dall'art. 666 c.p.p., salvo le ipotesi tassative in cui è consentito provvedere senza udienza
- La revoca disposta senza fissare udienza e senza citare il condannato e il suo difensore costituisce nullità assoluta e può essere fatta valere d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
- Prima di adottare una revoca della sospensione condizionale occorre garantire il contraddittorio; l'eventuale deroga procedurale è ammessa solo nei casi espressamente indicati dagli artt. 667, 672 e 676 c.p.p.
- In presenza di nullità formali di questo tipo il provvedimento va annullato e il giudice deve rinnovare il procedimento rispettando le garanzie previste dalla legge
- Il pubblico ministero può richiedere la revoca, ma il rispetto delle garanzie procedurali rimane obbligatorio e il mancato rispetto può pregiudicare la decisione
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