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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25573/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui un soggetto chiedeva di essere ammesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, assumendo di aver acquisito, quale socio e amministratore della società in nome collettivo poi sciolta, la titolarità del credito risarcitorio da reato riconosciuto con sentenza definitiva in favore della società stessa. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno negato l'accesso al Fondo, ritenendo ostativa la novella dell'art. 4 della legge n. 512/1999, introdotta dalla legge n. 94/2009, e la Corte territoriale ha in particolare escluso che gli enti costituiti parte civile potessero ottenere il capitale dal Fondo, salvo il rimborso delle spese legali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 512/1999, come modificata dalla legge n. 94/2009, sostenendo che il diritto era già maturato prima della modifica; (2) violazione di legge per errata applicazione della disciplina alle società in nome collettivo e per l'irrilevanza della responsabilità dei soci rispetto alla soggettività dei rapporti; (3) violazione dell'art. 111 Cost. per lesione del principio di parità in casi identici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Dalla motivazione emerge che il collegio ha ritenuto fondati i motivi connessi alla corretta applicazione della disciplina del Fondo di solidarietà e alla rilevanza temporale della modifica normativa rispetto al diritto già maturato in forza della sentenza definitiva precedente alla novella.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, L. n. 512/1999

    richiamato come base normativa della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso

  • art. 4, comma 1, L. n. 512/1999

    individua i soggetti aventi diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali, sulla base di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento danni e alla rifusione delle spese

  • art. 4-bis L. n. 512/1999

    la Corte d'appello aveva ritenuto che la novella avesse escluso gli enti costituiti parte civile dalla legittimazione ad ottenere il capitale dal Fondo, salvo il rimborso delle spese legali; il ricorso lamentava la non applicabilità della modifica a un diritto già maturato

  • L. n. 94/2009

    indicata come legge che ha modificato la disciplina dell'art. 4-bis della L. n. 512/1999

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare la violazione del principio di parità di trattamento in relazione a questioni identiche

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • Quando il diritto azionato discende da una sentenza definitiva già passata in giudicato, occorre verificare con precisione la rilevanza temporale di eventuali modifiche normative sopravvenute, per stabilire se possano incidere su situazioni giuridiche già consolidate.
  • La disciplina del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso va letta secondo il testo applicabile ratione temporis, considerando i soggetti espressamente legittimati all'accesso in base alla previsione legislativa vigente al momento in cui il diritto si è formato.
  • Nell'interpretazione delle norme che delimitano la legittimazione all'accesso a un fondo pubblico, il giudice deve distinguere tra titolarità del credito risarcitorio e soggettività del soggetto che ne chiede il pagamento, evitando applicazioni automatiche di esclusioni non compatibili con la situazione concreta e con il momento di insorgenza del diritto.

Come è indicizzato

RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

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