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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di accertamento dell'acquisizione al patrimonio comunale e della trascrizione del manufatto abusivo, adottato per inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'atto con cui il Comune ha accertato l'acquisizione al proprio patrimonio del manufatto abusivo, del sedime e dell'area pertinenziale, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 24 del 30 novembre 2011. Hanno dedotto eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione di legge, illogicità e disparità di trattamento. In particolare, hanno sostenuto di avere agito in buona fede, ritenendo di non essere più tenuti alla demolizione perché l'ordine era stato sospeso dal Consiglio di Stato con ordinanza cautelare n. 1223/2012, successivamente revocato dalla Corte d'appello dell'Aquila con sentenza n. 3760/2016. Hanno inoltre affermato che, alla data del sopralluogo del 27 ottobre 2016, il ricorso contro l'ordine di demolizione non era ancora stato respinto dal TAR e che, essendo l'ordine ancora sospeso, non avrebbe potuto produrre effetti ablatori. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e ne ha comunque chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l'inottemperanza all'ordine di demolizione entro novanta giorni determina l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune del manufatto abusivo, del sedime e dell'area pertinenziale. Nel caso concreto, il termine per adempiere era rimasto sospeso dal 26 marzo 2012 al 22 luglio 2016, data di pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato che aveva revocato la sospensione cautelare. Alla data del sopralluogo del 27 ottobre 2016 erano quindi già decorsi novanta giorni dalla ripresa dell'efficacia dell'ordine, sicché l'acquisizione si era già prodotta e l'atto impugnato si era limitato ad accertarla ai fini della trascrizione. Il giudice ha escluso che la successiva revoca, disposta dalla Corte d'appello nel dicembre 2016, della sanzione accessoria penale della demolizione potesse incidere sull'ordinanza amministrativa, ormai definitiva perché confermata dal TAR con sentenza n. 62/2017. Il giudicato penale non interferisce con l'autonomo potere comunale di vigilanza edilizia e repressione dell'abuso. La revoca della sanzione penale, oltre a essere inidonea a incidere sull'ordine amministrativo, era comunque successiva alla scadenza del termine per adempiere e non poteva fondare un legittimo affidamento dei proprietari. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    se ineseguita nel termine di novanta giorni, [l'ordinanza di demolizione] determina ... l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune del manufatto abusivo, del sedime e dell'area pertinenziale

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di novanta giorni comporta l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto, del sedime e dell'area pertinenziale; l'atto successivo dell'amministrazione può limitarsi ad accertare un effetto acquisitivo già prodottosi.

  • artt. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione penale accessoria della demolizione e le sue vicende non interferiscono con l'autonomo procedimento amministrativo di vigilanza edilizia e repressione dell'abuso fondato sull'art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'ordine di demolizione sospende anche il decorso del termine per ottemperare; quando la sospensione viene revocata, il termine riprende a decorrere e l'acquisizione prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 si produce dopo il residuo periodo necessario, comunque fino al compimento dei novanta giorni complessivi di efficacia dell'obbligo.
  • L'acquisizione al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di novanta giorni; il successivo atto amministrativo può avere natura meramente ricognitiva dell'effetto già verificatosi ed essere funzionale alla trascrizione.
  • La revoca o modifica della sanzione penale accessoria della demolizione non incide sull'autonomo ordine amministrativo di demolizione adottato dal Comune nell'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, soprattutto quando tale ordine sia divenuto definitivo.
  • Un provvedimento o una decisione penale sopravvenuti alla scadenza del termine per demolire non possono fondare un affidamento ragionevole del destinatario circa il venir meno dell'obbligo amministrativo di eseguire l'ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareLegittimo affidamento

Testo integrale

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