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Sentenza

Sentenza n. 651/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 27.5.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 4.6.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 4.7.2025 non essendo stato proposto appello.

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva imposto all’ASL l’erogazione, diretta o indiretta, dei trattamenti riabilitativi con metodo ABA e il pagamento delle relative spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, lamentando l’inerzia dell’ASL Taranto nonostante i solleciti. Il titolo giudiziale aveva condannato l’amministrazione a erogare ai minori il trattamento riabilitativo con metodo ABA, secondo le modalità operative già in atto, direttamente o mediante rimborso delle spese, nonché a pagare euro 63.126,00 per le spese già sostenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti indicati nella sentenza civile. I ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso di ulteriori spese sostenute dopo il deposito del ricorso davanti al Tribunale di Taranto, per complessivi euro 82.744,69, oltre accessori, il pagamento delle fatture successive alla proposizione del ricorso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’ASL si è costituita sostenendo, per quanto emerge dalla sentenza, l’asserita validità annuale delle prescrizioni mediche e l’assenza di prova delle spese sostenute. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività e l’inutilizzabilità processuale della memoria e dei documenti depositati dall’ASL il 23 marzo 2026 alle ore 16:41.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza nei limiti precisati in motivazione. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Taranto era stata notificata all’ASL il 4 giugno 2025, non era stata impugnata ed era divenuta esecutiva il 4 luglio 2025. L’ASL non ha dimostrato di aver eseguito il titolo né ha fornito giustificazioni idonee dell’inadempimento. Con riferimento alla somma già liquidata dal giudice civile, il TAR ha ordinato il pagamento di euro 63.126,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 15 novembre 2024. Ha inoltre riconosciuto euro 17.136,00 per le ulteriori spese documentate dai ricorrenti, oltre ai soli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza sino all’effettivo pagamento. La rivalutazione monetaria su tale ulteriore importo è stata negata perché si tratta di debito di valuta e perché il titolo civile non conteneva una specifica condanna alla rivalutazione per i trattamenti successivi. Il TAR ha ritenuto non fondata la tesi relativa alla validità annuale delle prescrizioni, poiché esse non prevedevano un limite temporale dei trattamenti e la menzione di un controllo dopo dodici mesi non equivaleva a una scadenza; inoltre, le prescrizioni indicavano patologie stabilizzate. Le fatture sono state ritenute idonee a provare terapia, periodo, importo e avvenuto pagamento. L’ASL è stata invitata ad adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; la nomina del commissario ad acta è stata riservata per il caso di persistente inadempimento e su istanza dei ricorrenti. È stata respinta la domanda di penalità di mora, in ragione delle difficoltà economiche dell’amministrazione e dei vincoli di bilancio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giustificati motivi, tra cui la soccombenza reciproca sulle domande accessorie.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in presenza dei presupposti, l’applicazione della penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per tale misura.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Richiamato dal titolo giudiziale civile quale limite per la decorrenza e il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma di euro 63.126,00.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alle altre norme in materia di protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al comando contenuto nel titolo giudiziale, anche quando esso preveda l’erogazione diretta di una prestazione sanitaria o, in alternativa, il rimborso dei costi sostenuti dall’assistito; in mancanza della prova dell’erogazione diretta, deve procedere al rimborso delle spese documentate.
  • Una prescrizione sanitaria che non stabilisca un termine finale del trattamento non può essere considerata annualmente limitata per il solo fatto che preveda un controllo dopo dodici mesi, soprattutto quando attesti la stabilizzazione della patologia e il titolo giudiziale abbia imposto la prosecuzione della prestazione secondo le modalità operative già in atto.
  • Le fatture che indicano la tipologia della terapia, il periodo di riferimento, l’importo e l’avvenuto pagamento sono idonee a comprovare, nel giudizio di ottemperanza, le spese sostenute dall’assistito per l’esecuzione della prestazione sanitaria riconosciuta dal titolo giudiziale.
  • Le somme riconosciute per spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle già liquidate nel titolo giudiziale costituiscono debiti di valuta e, in assenza di una specifica statuizione del titolo, producono interessi legali ma non rivalutazione monetaria.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, in relazione alle concrete circostanze, emergano difficoltà economiche dell’amministrazione e vincoli di bilancio incompatibili con l’applicazione della misura.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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