Cassazione Civile, Ordinanza n. 35829/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo civile presupposto. La Corte d'appello aveva riconosciuto all'istante un indennizzo, ma lo aveva limitato al valore del diritto accertato nel giudizio presupposto, applicando il limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, sostenendo, da un lato, che ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo dovessero essere computati anche gli interessi maturati sulla sorte capitale dalla domanda sino alla sentenza definitoria del processo presupposto e, dall'altro, che il dispositivo della decisione impugnata conteneva un errore materiale, avendo liquidato 950 euro pur avendo accertato un diritto pari a 960 euro. Il Ministero ha resistito con controricorso, contestando la fondatezza della censura anche sotto il profilo dell'allegazione e della specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che il credito per interessi è accessorio rispetto al capitale e deve essere considerato nel valore del diritto accertato nel processo presupposto ai fini dell'applicazione del limite risarcitorio previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello era incorsa in errore nel liquidare in dispositivo una somma inferiore al credito accertato. Ha respinto le difese del Ministero, escludendo che fosse onere della parte richiedente formulare una specifica istanza sui soli interessi, produrre il computo analitico degli stessi o subire conseguenze per aver chiesto inizialmente un importo maggiore secondo i criteri ordinari. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice
Il limite all'indennizzo va riferito al valore del diritto accertato nel processo presupposto; nel calcolo del valore del diritto devono essere inclusi anche gli interessi accessori maturati sulla sorte capitale fino alla definizione del giudizio presupposto.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, la determinazione del limite massimo dell'indennizzo deve tenere conto del valore effettivo del diritto accertato nel giudizio presupposto, comprensivo delle poste accessorie che ne seguono la sorte, come gli interessi.
- Il credito per interessi, essendo accessorio al capitale, entra a pieno titolo nella valutazione economica della vicenda processuale e non può essere escluso dal parametro di cui all'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001.
- Non è onere della parte istante chiedere espressamente che il giudice consideri gli interessi ai fini del limite legale dell'indennizzo, né produrre un conteggio analitico degli stessi quando essi sono ricavabili ex lege dalla documentazione del processo presupposto.
- Se il giudice di merito liquida una somma inferiore al credito accertato nel giudizio presupposto, incorre in errore censurabile in cassazione.
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