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Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1913 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Cartella di pagamento - Notifica ai sensi dell'art. 143 di destinatario "trasferito" - Verifica anagrafica compiuta con riferimento ad altro nominativo - Nullità della notifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. è stata ritenuta nulla: l’irreperibilità della destinataria non poteva considerarsi constatata sulla base di una verifica anagrafica riferita a un nominativo non corrispondente alla contribuente. Il testo fornito non riporta ulteriori statuizioni sull’esito complessivo del ricorso, sull’eventuale sorte della cartella o sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la validità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. dopo che un vicino l’aveva indicata come «trasferita». La verifica anagrafica utilizzata dal notificatore riguardava però un nominativo e un codice fiscale errati e attestava quindi l’inesistenza di una persona diversa dalla contribuente. La ricorrente sosteneva, pertanto, che la sua irreperibilità non fosse stata correttamente accertata e che ricorressero invece i presupposti per tentare la notifica secondo gli artt. 139 e 140 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 143 c.p.c.

    La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. deve ritenersi nulla se effettuata con nominativo errato e codice fiscale errato, come, peraltro, emergente anche dalla verifica anagrafica utilizzata dall'esecutore della notifica, attestante l'inesistenza della destinataria, nonostante sussistessero gli estremi per attivare la procedura di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.

    La notificazione per irreperibilità prevista dall’art. 143 c.p.c. non è valida se l’accertamento dell’irreperibilità si fonda su una verifica anagrafica relativa a un nominativo e a un codice fiscale diversi da quelli della destinataria; in tal caso, se ne ricorrono i presupposti, devono essere seguite le modalità di notifica degli artt. 139 o 140 c.p.c.

  • Art. 139 c.p.c.

    Quando gli elementi disponibili non consentono di ritenere correttamente accertata l’irreperibilità assoluta del destinatario, la procedura notificatoria ordinaria prevista dall’art. 139 c.p.c. può essere applicabile, se ne sussistono in concreto i presupposti.

  • Art. 140 c.p.c.

    In presenza dei relativi presupposti, la notifica deve essere effettuata secondo la procedura dell’art. 140 c.p.c., anziché ricorrere alla forma residuale per gli irreperibili prevista dall’art. 143 c.p.c.

Massime di principio

  • La notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone che l’irreperibilità del destinatario sia stata verificata con riferimento alla sua corretta identità; un accertamento anagrafico relativo a un’altra persona non dimostra l’irreperibilità del destinatario effettivo.
  • La segnalazione di un vicino secondo cui il destinatario si è trasferito non basta, da sola, a giustificare il ricorso all’art. 143 c.p.c.: occorre verificare se siano invece praticabili le procedure degli artt. 139 o 140 c.p.c.
  • Se la notificazione della cartella è eseguita con modalità non conformi ai presupposti di legge, può essere dichiarata nulla; la decisione sulla notifica, tuttavia, non consente da sola di dedurre dal testo disponibile quale sia stata la statuizione definitiva sulla pretesa tributaria.

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