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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18804/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questioni principali: (i) se la riorganizzazione aziendale che ha portato al licenziamento fosse reale o simulata (mancanza di buona fede); (ii) se la datrice di lavoro abbia rispettato l'onere di repèchage (obbligo di offrire eventuali mansioni alternative alla lavoratrice prima del licenziamento), anche alla luce dell'assunzione/stabilizzazione di altra impiegata (Bombardini Lara); (iii) se la lavoratrice avesse rifiutato mansioni alternative (documentata da una PEC e da testimonianze). La società denunciava travisamento e mancata valutazione delle prove, e contestava l'applicazione della tutela reintegratoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che la Corte d'appello aveva legittimamente valutato le prove di merito (PEC e deposizioni) e che la censura della società in Cassazione si traduceva in una rimessa del fatto probatorio, non ammessa in sede di legittimità. È stato altresì confermato che la violazione dell'onere di repèchage comporta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 (alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione), e che la Corte d'appello ha correttamente applicato tale principio anche richiamando l'irrilevanza della scelta incoerente dei criteri di selezione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18, L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    La Corte ha confermato che, alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali e delle pronunce costituzionali, la violazione dell'onere di repèchage può comportare l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, e che la tutela sostitutiva (comma 3) può essere esercitata ma non esclude la valutazione della reintegrazione quando ricorrono vizi gravi quali la mancata riproposizione di mansioni alternative o la manifesta incoerenza dei criteri di scelta.

  • art. 3, L. n. 604/1966

    Richiama l'onere per il datore di lavoro di dimostrare il nesso causale tra scelta organizzativa e recesso; la Corte ne trae la conseguenza che l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repèchage) è parte integrante del fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo.

  • art. 2103 c.c.

    Citato come riferimento in materia di demansionamento: la Corte territoriale ha osservato che, ove vi fosse stata la necessità di riassegnare mansioni diverse, il datore avrebbe potuto interpellare la lavoratrice ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la questione è però ricaduta nella valutazione complessiva della buona fede e della ricollocazione possibile.

  • art. 5 L. 223/1991 (riferimento non testuale)

    Riferito come criterio orientativo per la scelta dei lavoratori in ipotesi di licenziamento collettivo; la Corte d'appello ha richiamato i criteri di selezione nel valutare la congruità della scelta individuale in sede di riorganizzazione.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza dell'obbligo di repèchage (offerta di eventuali mansioni alternative) è cruciale: la sua violazione, alla luce della giurisprudenza consolidata e delle pronunce costituzionali recenti, può comportare la reintegrazione del lavoratore ex art. 18, comma 4.
  • La Cassazione non riesamina la valutazione di credibilità delle prove di merito: contestare esclusivamente la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (testimonianze, e-mail, documenti) senza dimostrare un concreto travisamento dei fatti è inammissibile in sede di legittimità.
  • La data della 'decisione' aziendale non può essere arbitrariamente retrodatata per esimere il datore dall'onere di ripescaggio: i giudici esaminano la condotta complessiva e la situazione concreta al momento del recesso, anche tenendo conto di eventi precedenti se rilevanti per valutare buona fede e coerenza.
  • La stabilizzazione o assunzione di altra persona per mansioni analoghe, senza aver previamente offerto quelle mansioni al lavoratore in soprannumero, è un elemento probatorio significativo che può dimostrare la mancata osservanza del repèchage e la possibile mala fede organizzativa.
  • Se il datore di lavoro intende evitare la reintegrazione mediante corresponsione dell'indennità sostitutiva, è necessario che la scelta e i presupposti per applicare la tutela sostitutiva siano coerenti e giustificabili; altrimenti il rischio è l'applicazione della reintegra con conseguente obbligo contributivo e risarcitorio.
  • In situazioni analoghe, è raccomandabile documentare in modo chiaro e preventivo le valutazioni di riorganizzazione, le offerte di ricollocazione (repèchage) e le eventuali risposte del lavoratore, poiché la documentazione e la sequenza temporale delle scelte aziendali sono decisive nel giudizio di legittimità del licenziamento.

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