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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18945/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la ricostituzione del rapporto di lavoro in capo a Intesa Sanpaolo per non genuinità del contratto di appalto e per violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art.6 dell'accordo sindacale del 23.3.2009; in subordine chiedevano l'accertamento della codatorialità (o della responsabilità solidale) di Intesa e Intrum. In primo e secondo grado le domande erano state respinte: la Corte d'appello aveva qualificato l'appalto come "leggero", ritenendolo genuino e legittimo il trasferimento ex art.2112 c.c.; aveva inoltre ritenuto che la clausola di salvaguardia non avesse formato un diritto soggettivo pieno dei lavoratori. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurime censure rilevando, tra l'altro, errori nell'interpretazione della clausola sindacale, nella valutazione degli indici di subordinazione e nell'ammissione delle prove testimoniali e documentali atte a dimostrare la mancanza di autonomia di Intrum e l'esercizio di poteri di direzione/controllo da parte di Intesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi riguardanti la valutazione dell'appalto cd. "leggero" e la mancata ammissione/valutazione di rilevanti mezzi di prova (motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo). Ha rilevato che la Corte territoriale ha commesso errori di diritto nel ritenere sufficienti, da soli, il numero e la professionalità dei lavoratori per qualificare l'appalto come leggero; ha precisato i criteri necessari per tale qualificazione (coesione del gruppo, know‑how specifico, reale autonomia organizzativa, gestione effettiva del personale da parte dell'appaltatore, impiego di mezzi propri e assunzione del rischio d'impresa). La Cassazione ha inoltre censurato la valutazione sulla genericità delle prove testimoniali e la mancata istruzione probatoria, richiamando la possibilità per il giudice del lavoro di esercitare poteri istruttori quando esiste una pista probatoria e semiplena probatio. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame; è stata dichiarata estinta la posizione processuale di Daniela Butera per rinuncia. Nulla è stato deciso in sede di Cassazione sul merito definitivo della ricostituzione del rapporto, che dovrà essere valutato nuovamente dal giudice di merito alla luce dei principi indicati

Norme richiamate

  • Accordo sindacale 23.3.2009 (art.6)

    La clausola di salvaguardia è stata contestata come possibile fonte del diritto alla ricostituzione del rapporto; la Corte di appello l'aveva ritenuta non parte integrante del contratto individuale e non conferente un diritto soggettivo pieno, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione sulla sua efficacia debba essere riesaminata alla luce delle prove, rimandando la decisione al giudice di merito

  • Codice civile - art. 2112

    Norma sul trasferimento di azienda/ramo d'azienda; i trasferimenti effettuati (passaggio alle dipendenze di Tersia/Intrum) erano stati invocati in primo grado e confermati in appello, ma la Cassazione ha disposto nuovo esame con riferimento alla genuinità dell'appalto e all'effettiva autonomia dell'appaltatore

  • D.lgs. n.276/2003 - art.29

    Regola la disciplina dell'appalto e gli indici di subordinazione rispetto ai lavoratori appaltati; la Corte precisa che per qualificare un appalto come "cd. leggero" non sono sufficienti il numero elevato dei dipendenti e la loro professionalità: è necessario che l’appaltatore abbia una effettiva autonomia organizzativa, il potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, l'impiego di propri mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa

  • Codice civile - art. 2697

    Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Cassazione osserva che, di fronte a documenti che indicano gestione/indirizzo del personale verso il committente, incombe sull'opponente l'onere di dimostrare il diverso decisore sostanziale e non bastano affermazioni generiche

  • Codice di procedura civile - artt. 115, 421, 437, 244

    art.115 c.p.c., art.421 c.p.c., art.437 c.p.c., art.244 c.p.c.

    Norme relative ai poteri istruttori del giudice e alla specificità della prova testimoniale; la Corte afferma che il giudice di merito, specie nel rito del lavoro, deve valutare la domanda di prova testimoniale alla luce degli elementi prodotti e può esercitare i poteri istruttori d'ufficio quando sussiste una pista probatoria e una semiplena probatio; la mera genericità non può essere invocata se i capitoli sono adeguatamente specifici e corredati da documenti

  • Codice civile - artt. 1362 e ss., 1353, 2932; artt. 2077, 2103, 2113

    Richiamati dai ricorrenti relativamente a interpretazione degli obblighi contrattuali, prova, termini di proposizione e diritti nascenti da rapporti di lavoro; la Cassazione ha esaminato la fondatezza delle censure di interpretazione contrattuale e di acquisizione di diritti soggettivi risultanti dall'attuazione della clausola sindacale, rinviando il giudizio di merito

Massime di principio

  • Per valutare se un appalto sia "cd. leggero" non basta il numero elevato dei lavoratori o la loro professionalità: occorre accertare la coesione del gruppo ceduto, l'esistenza di specifico know‑how e una struttura unitaria funzionale già esistente prima della cessione
  • Deve esistere una reale autonomia organizzativa dell'appaltatore per considerare l'appalto genuino: ciò comprende il potere diretto di dirigere e controllare i propri dipendenti, l'uso di mezzi propri e l'assunzione del rischio d'impresa
  • L'assenza di esercizio diretto del potere disciplinare da parte del committente non esclude la rilevanza di un potere di direzione e controllo: il discrimine è la sostanziale dipendenza funzionale dei lavoratori e non la sola facoltà formale di sanzione
  • Quando vi siano documenti che indicano una gestione o una interlocuzione diretta dei dipendenti con il committente (es. invio di domande di ferie/permessi al committente), grava sul resistente l'onere di provare che il decisore sostanziale fosse diverso dalla formale datrice di lavoro
  • Il giudice del lavoro può e deve usare i poteri istruttori d'ufficio se esiste una pista probatoria e una semiplena probatio: non si può escludere a priori l'ammissione di prove testimoniali rilevanti se sono specifiche e supportate da documenti
  • In caso di cessione di ramo d'azienda va attentamente verificato se clausole di salvaguardia sindacali siano divenute parte integrante dei singoli contratti individuali e se abbiano formato un diritto soggettivo pieno dei lavoratori; tale valutazione richiede esame probatorio accurato

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