Cassazione Civile, Sentenza n. 18805/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva ritenuto intervenuti trasferimenti di ramo d'azienda (prima tra J Retail e Eurocommercial, poi tra Eurocommercial e Inticom) ai sensi dell'art. 2112 c.c., aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato da J Retail del 22.2.2018 e aveva disposto la continuazione del rapporto alle dipendenze di Inticom dal 1.3.2018, con condanne in termini di reintegra e retribuzioni. Inticom contestava: (i) la necessità per la lavoratrice di impugnare tempestivamente il licenziamento anche nei confronti della cessionaria (intimando la decadenza); (ii) la qualificazione dei contratti come trasferimento di ramo d'azienda (sostenendo che si trattasse di mera locazione/affitto); (iii) la fondatezza della dichiarazione di nullità del licenziamento in presenza di disciplina contrattuale che prevedeva clausole di manleva tra cedente e cessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i procedimenti e, richiamando precedenti, ha respinto la maggior parte dei motivi proposti dalle società, confermando in linea di principio l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. alla fattispecie e condividendo la ricostruzione della Corte d'appello circa i tempi (il licenziamento ha prodotto effetti il 22.2.2018, mentre il contratto con Inticom ha efficacia successiva). Tuttavia la Corte ha accolto in parte le doglianze relative alla validità e portata della clausola di manleva: ha ritenuto che la manleva, lungi dall'essere necessariamente contraria all'art. 2112 c.c., può essere coerente con esso e che va valutata la sua effettiva portata (se bilaterale e esercitabile dalla cessionaria in regresso contro la cedente). Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a quel profilo e la causa è rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame, mentre il resto della decisione (accertamento trasferimenti, nullità del licenziamento e riammissione al lavoro) è stato sostanzialmente confermato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
“Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”
Regola la continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento di azienda o ramo d'azienda; la sua applicazione richiede valutazione concreta dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto; l'esistenza di clausole contrattuali di manleva non è di per sé incompatibile con l'art. 2112 e va interpretata alla luce dell'evento che le parti hanno voluto garantire
art. 6 L. n. 604/1966
Riferito al termine per impugnare il licenziamento; la pronuncia precisa che l'impugnazione stragiudiziale deve rivolgersi al soggetto che è autore dell'atto al momento in cui l'atto produce i suoi effetti nei confronti del lavoratore
art. 3 d.lgs. n. 23/2015
Richiamato come parte del quadro normativo delle tutele in caso di licenziamento illegittimo (tutela reintegratoria e conseguenze economiche)
art. 2556 c.c. (iscrizione registro imprese)
La data di iscrizione nel registro imprese non determina automaticamente la data degli effetti rispetto al rapporto di lavoro; ciò rileva ai fini della pubblicità ma non necessariamente per l'efficacia nei confronti del lavoratore quando l'atto è anteriore o posteriore alla ricezione del recesso
art. 2193 c.c.
Norma sulla pubblicità dichiarativa: l'iscrizione nel registro ha efficacia nei confronti dei terzi, ma non eccarica la necessità di valutare la data di stipula e gli effetti del trasferimento rispetto alla vicenda del lavoratore
art. 360 c.p.c.
Norme procedurali e i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, ecc.); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la compatibilità delle censure proposte
art. 335 c.p.c.
Richiamato per la riunione dei procedimenti relativi a distinti ricorsi avverso la stessa sentenza
Massime di principio
- Per la tempestiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento il destinatario rilevante è l'autore dell'atto al momento in cui il recesso produce effetti nella sfera giuridica del lavoratore: non sempre è necessario che il lavoratore impugni immediatamente anche tutti i futuri cessionari, se il trasferimento interviene dopo che l'atto ha già prodotto i suoi effetti
- La qualificazione di un'operazione come trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. dipende dall'accertamento concreto dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto; tale valutazione è fattuale e spetta al giudice di merito
- La data di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese e la pubblicità dichiarativa non sono in sé decisive per determinare la titolarità del rapporto di lavoro rispetto al momento in cui il licenziamento produce effetti
- Le clausole contrattuali di manleva tra cedente e cessionario non sono automaticamente nulle per conflitto con l'art. 2112 c.c.; occorre valutare la funzione e la portata della manleva (se è diretta a garantire le conseguenze previste dall'art. 2112 e se è bilaterale/regressiva), compito del giudice di merito
- Se il giudice di merito accerta la continuità del rapporto in capo al cessionario, la responsabilità per retribuzioni e obblighi nei confronti del lavoratore può spettare in solido alle parti per i periodi rilevanti, salvo diritto di regresso regolato da patti di manleva che devono essere interpretati e applicati concretamente
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