Cassazione Civile, Ordinanza n. 04883/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società odierna ricorrente ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza della Corte di cassazione n. 29245/2021. Secondo la ricorrente, nell’intestazione di quella sentenza era stato omesso il nominativo di un soggetto, che aveva proposto il ricorso originario non solo quale legale rappresentante della cooperativa, ma anche personalmente in proprio, come risultava dal ricorso introduttivo e dalla procura speciale. Di conseguenza, anche il dispositivo e alcuni passaggi motivazionali della sentenza riportavano in modo erroneo il singolare anziché il plurale, riferendosi al 'ricorrente' invece che ai 'ricorrenti'. La ricorrente ha quindi chiesto che la Corte rettificasse l’intestazione, i passaggi argomentativi e il dispositivo, includendo il soggetto pretermesso e correggendo tutti i riferimenti grammaticali conseguenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il rimedio di correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., rilevando che la parte istante aveva prodotto la documentazione necessaria per verificare l’effettiva individuazione del soggetto omesso o erroneamente indicato. Ha quindi disposto la correzione della sentenza n. 29245/2021, ordinando l’inserimento del nome del soggetto pretermesso nell’intestazione e la sostituzione dei riferimenti al singolare con quelli al plurale nei punti indicati del provvedimento. La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzabile per la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze della Corte di cassazione; la Corte lo ritiene ammissibile e idoneo a rettificare l’omessa o erronea indicazione di una parte.
Richiamato insieme all’art. 391-bis c.p.c. come base del procedimento di correzione degli errori materiali, senza pronuncia sulle spese.
È richiamato solo per il deposito della proposta e la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l’errore materiale consistente nell’omessa o inesatta indicazione di una parte nel provvedimento può essere corretto ex art. 391-bis c.p.c., purché l’istante produca la documentazione necessaria a dimostrare l’effettiva identità del soggetto pretermesso o erroneamente indicato.
- La correzione dell’errore materiale può riguardare non solo l’intestazione della sentenza, ma anche il dispositivo e i passaggi motivazionali in cui l’erronea indicazione della parte si riflette sul testo del provvedimento.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è dovuta una pronuncia sulle spese processuali.
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