Cassazione Penale, Sentenza n. 952/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 5/05/2016 al 27/11/2017 per reati di furto (capi B e D). In primo grado era stato condannato per alcune imputazioni e poi assolto in appello. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il comportamento del Cosentino avesse dato causa, per colpa grave, all'imposizione e al mantenimento della misura cautelare: conversazioni intercettate che ne evidenziavano interesse a procurare camion/escavatore e la disponibilità a farne uso illecito, contatti e frequentazioni con soggetti coinvolti in furti commessi con la tecnica della "spaccata" e la decisione dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la scelta di non rispondere non poteva più incidere sul diritto alla riparazione dopo la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte territoriale, che non si era basata esclusivamente sul silenzio dell'imputato ma su un insieme di elementi (intercettazioni, rapporti ambigui con soggetti di criminalità, partecipazione a un disegno criminoso e mancata fornitura di spiegazioni alternative). La Cassazione ha inoltre effettuato la "prova di resistenza" e verificato che gli elementi addotti erano sufficienti a sostenere il rigetto della richiesta di indennizzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Esclude il diritto all'equa riparazione se l'interessato ha dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, comma 1, lett. b)
Modifica rilevante dell'art. 314 c.p.p. che ha inciso sulla rilevanza della facoltà di non rispondere; la Corte tuttavia precisa che il silenzio non può essere l'unico elemento a fondare il rigetto, ma ove vi siano altri elementi idonei questi possono comunque impedire l'indennizzo
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se la privazione della libertà è stata causata dal comportamento dell'interessato per dolo o per colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio tale circostanza valutando tutti gli elementi probatori disponibili.
- La colpa grave comprende non solo condotte dolose ma anche comportamenti caratterizzati da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che abbiano creato una situazione di allarme sociale o una ragione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
- La scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non è più, dopo la modifica normativa, di per sé idonea a vietare l'indennizzo; tuttavia, se il giudice della riparazione fonda il rigetto anche su plurimi e autonomi elementi di colpa grave, il rigetto può essere comunque confermato.
- Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito: valuta ex ante e con parametri diversi se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di responsabilità penale, senza sindacare la decisione sul punto del processo penale ma senza poter basarsi su fatti non provati nel procedimento di cognizione.
- In situazioni analoghe, chi richiede l'indennizzo dovrebbe documentare e contestare puntualmente le risultanze ritenute indicatrici di colpa grave (frequentazioni, conversazioni, comportamento anteriore e successivo alla misura), fornendo spiegazioni alternative e prove che smentiscano l'idoneità dei fatti ad aver causato la misura cautelare.
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