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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12059/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2) legge fall., per avere cagionato il fallimento della società EURO FER SUD s.r.l. mediante sistematico omesso versamento di imposte e contributi, con un'esposizione verso l'erario pari a circa euro 1.460.000,00. Gianvito Padovano deduceva di essere stato estraneo alla gestione nel biennio 2013-2015 per ragioni di salute e contestava il nesso causale tra le sue condotte e il dissesto, nonché l'esistenza del dolo. Maria Tarricone sosteneva di avere svolto solo funzioni formali di amministratore di diritto, senza effettiva gestione, che la responsabilità sarebbe da ricondurre al figlio o ad altri fattori esogeni (crisi di mercato) e che, al più, la sua condotta sarebbe stata colposa (bancarotta semplice).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle omissioni tributarie e contributive come "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223, II comma, n. 2 legge fall., in quanto protratte e sistematiche fin dal 2006 e tali da rendere prevedibile il dissesto. Sul punto la Corte ha confermato che non è necessario un depauperamento immediato: basta che le condotte omissive aggravino l'esposizione e rendano prevedibile la decozione. Ha inoltre escluso che l'assenza temporanea di Padovano o il ruolo formale di Tarricone escludano la responsabilità, atteso che non risultava dimostrato che altri soggetti avessero effettivamente assunto la gestione e che la continuazione della politica evasiva dopo il rientro di Padovano confermava la responsabilità. La Corte ha sottolineato che ai fini della fattispecie contestata è sufficiente il dolo generico (consapevolezza di porre in essere atti pericolosi e accettazione del rischio del dissesto). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 223, secondo comma, n. 2) legge fall.

    Le "operazioni dolose" comprendono anche il protratto e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi che, pur non provocando un immediato depauperamento, aggravano l'esposizione debitoria e rendono prevedibile il fallimento; è sufficiente il dolo generico (accettazione del rischio).

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato in relazione al profilo soggettivo del reato: la Corte distingue tra dolo diretto (causazione intenzionale del fallimento) e dolo generico (accettazione del rischio), ritenendo sufficiente quest'ultimo per la fattispecie di cui all'art. 223, II comma, n. 2).

  • art. 224, n. 2) legge fall.

    Citato dalla difesa come possibile reato alternativo (bancarotta colposa); la Corte ha ritenuto infondata la ricostruzione in termini di colpa, riconducendo i fatti all'ambito delle operazioni dolose.

  • art. 217 legge fall.

    Riferito dalla difesa con riguardo alla qualificazione dell'operato come bancarotta semplice; la Corte ha escluso questa qualificazione perché la politica evasiva era iniziata prima che i sintomi di decozione fossero manifesti e aveva natura sistematica e dolosa.

Massime di principio

  • Il protratto e sistematico omesso pagamento di imposte e contributi può configurare "operazioni dolose" ai fini dell'art. 223, II comma, n. 2 legge fall.: non è richiesto un immediato depauperamento, ma la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta.
  • Per la fattispecie contestata è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza di porre in essere atti o omissioni intrinsecamente pericolosi e l'accettazione del rischio del fallimento possono determinare responsabilità penale.
  • L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile insieme all'amministratore di fatto se emerge che ha condiviso o tollerato la politica gestionale evasiva o non ha impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire; l'assenza temporanea non esonera se non c'è prova che altri hanno assunto la gestione e cambiato la condotta.
  • La Cassazione, in sede di legittimità, non riconsidera liberamente il merito probatorio: le censure basate sul diverso apprezzamento delle prove già weighate in appello sono in linea di principio inammissibili salvo travisamento o vizio logico-giuridico manifesto.
  • In situazioni simili la difesa dovrebbe documentare concretamente: deleghe formali di gestione, prove di irreperibilità o impossibilità all'esercizio delle funzioni (es. certificazioni mediche), la reale presa in carico dell'attività da parte di terzi, e dati economico-settoriali a sostegno di una crisi esogena, perché tali elementi sono determinanti per escludere la responsabilità o riconoscere una diversa qualificazione giuridica.

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