Cassazione Penale, Sentenza n. 15801/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d\'appello per vari profili. Pullarà: censurava la ricostruzione di specifici episodi (29/4, 20/5, 24/5, 14/6/2019), l\'insussistenza dell\'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.), l\'insussistenza dell\'aggravante dell\'uso di mezzo fraudolento (art. 625 n.2 c.p., contestando che il tubo di gomma fosse mezzo fraudolento), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l\'eccessività della pena. Di Gregorio: contestava l\'identificazione a mezzo fotogrammi e l\'elemento psicologico, l\'eccessività del trattamento sanzionatorio per fatti senza accertamento quantitativo del carburante e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Malfitano: deduceva errata qualificazione del fatto (furto vs. appropriazione indebita per rapporto di lavoro), erronea dosimetria e presunta violazione del divieto di reformatio in peius dopo esclusione dell\'aggravante, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis), del beneficio di speciale tenuità (art. 62 n.4) e dell\'attenuante ex art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte censure costituissero doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità (valutazione della prova, identificazione, elemento soggettivo, quantificazione del danno, riconoscimento delle attenuanti) o questioni non svolte in appello (impedendo la loro deduzione in cassazione). Quanto ai profili sostanziali esaminati, la Corte ha confermato l\'indirizzo che considera l\'uso di un tubo di gomma per aspirare carburante come uso di mezzo fraudolento (art. 625 n.2 c.p.) e ha ritenuto sufficiente, per l\'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2), la consapevolezza soggettiva della finalità del terzo. Ha inoltre richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (art. 133 c.p.) e osservato che la pena comminata non supera la media edittale. La Corte ha infine rilevato che, nonostante modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022) abbiano reso alcuni reati procedibili a querela, l\'inammissibilità dei ricorsi non consente di far valere l\'eventuale improcedibilità sopravvenuta (richiamo a Sez. U, n.40150/2018). I ricorsi son stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
L\'art. 625 n.2 (mezzo fraudolento) è stato interpretato in senso estensivo: l\'uso di un tubo di gomma per aspirare carburante integra l\'uso di mezzo fraudolento; l\'art. 625 n.7 (circostanza aggravante) era stata esclusa in appello
Per l\'aggravante del nesso teleologico non è richiesta la consumazione del reato-fine ma la sussistenza della connessione soggettiva; la consapevolezza del profitto del terzo è sufficiente
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dai giudici di merito per la reiterazione e gravità delle condotte; la sussistenza o meno di tali attenuanti è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
L\'attenuante per speciale tenuità è valutata dai giudici di merito; nella fattispecie la Corte d\'appello ha ritenuto incompatibile la massiccia reiterazione dei prelievi con la speciale tenuità
Il riconoscimento del concorso minimo o del contributo personale rileva come fatto di merito e, se non dedotto in appello, non è riassumibile in cassazione
Richiamato nel quadro delle deduzioni sul profitto del terzo (rivendita del carburante); la corte ha ritenuto che la consapevolezza soggettiva del reato-fine fosse desumibile dagli elementi probatori
La Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena sulla base dei criteri di cui all\'art. 133; la semplice indicazione di criteri generali può essere sufficiente se la pena non supera la media edittale
Ha trasformato alcuni reati da procedibili d\'ufficio a procedibili a querela, ma la Corte ha richiamato il principio per cui l\'inammissibilità del ricorso non consente di far valere l\'eventuale sopravvenuta improcedibilità (richiamo a giurisprudenza di legittimità)
Sez. U, n.40150/2018 (Salatino)
Principio interpretativo: quando una nuova norma rende un reato procedibile a querela, l\'inammissibilità di un ricorso formatosi prima della modificazione non consente di rilevare l\'improcedibilità; si forma un giudicato sostanziale
Giurisprudenza citata (es. Sez. 2, n.4780/1972; Sez. U n.930/1995; Sez. 2 n.36104/2017)
Richiami giurisprudenziali usati per confermare principi: uso di mezzo fraudolento per aspirazione di carburante, limiti al sindacato di merito in cassazione e regole sulla motivazione della pena
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rieduca i fatti: le censure che investono la valutazione della prova, l\'identificazione dell\'autore e l\'elemento psicologico sono tipicamente doglianze di merito e sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua e logica
- Questioni nuove o non dedotte in sede di gravame non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (principe della devoluzione e divieto di introdurre nuovi motivi non esaminati in appello)
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e di altre circostanze è valutazione di merito: la cassazione interviene solo se manca qualsiasi motivazione o se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica
- L\'uso di strumenti per aspirare carburante (es. tubo di gomma) è configurabile come mezzo fraudolento ai fini dell\'art. 625 n.2 c.p., essendo idoneo a sorprendere la volontà del detentore
- Per l\'aggravante di cui all\'art. 61 n.2 c.p. non è necessaria la consumazione del reato finale; basta la connessione soggettiva e la consapevolezza della finalità del terzo
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è ampia; la cassazione controlla solo l\'eccesso o l\'insufficienza motivazionale, specie se la pena è entro la media edittale
- Una modifica legislativa sopravvenuta che renda il reato procedibile a querela non elimina automaticamente gli effetti del giudicato formatosi con atti processuali validi: l\'inammissibilità dell\'impugnazione può produrre un giudicato sostanziale che impedisce di sollevare l\'improcedibilità
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