Cassazione Penale, Sentenza n. 41435/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore del ricorrente per vizio di motivazione: la sentenza impugnata risultava contraddittoria nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, poiché nella parte iniziale affermava che il ricorso era fondato "in punto di eccessività della pena" ma poi, nel prosieguo, confermava il medesimo trattamento sanzionatorio già inflitto in primo grado. Il ricorrente chiedeva quindi l'annullamento per l'incoerenza motivazionale o comunque un nuovo esame sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la contraddizione dedotta, valutandola insanabile in questa sede. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio sul punto. Ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna per il reato di truffa mediante vendita fraudolenta sulla piattaforma "Subito.it" permane). La richiesta della Procura generale di dichiarare il ricorso inammissibile non è stata accolta nella parte qua valutata.
Norme richiamate
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.
Sono stati richiamati per spiegare che il procedimento davanti alla Corte di Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale, in quanto non è pervenuta richiesta di trattazione orale nei termini. Ciò giustifica la decisione di decidere sulla base degli atti scritti.
Massime di principio
- Se una sentenza di merito contiene una contraddizione interna sulla motivazione del trattamento sanzionatorio (es.: riconoscimento dell'eccessività della pena e contemporanea conferma della stessa), la Corte di Cassazione può annullare la parte interessata limitatamente alla motivazione incongruente e disporre il rinvio per nuovo esame.
- L'annullamento limitato alla determinazione della pena non implica automaticamente la riconsiderazione della responsabilità: la conferma dell'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile e restare efficace.
- Quando le parti non richiedono la trattazione orale nei termini previsti dagli artt. 610 e 611 c.p.p., il procedimento si celebra in contraddittorio scritto e la decisione sarà presa sugli atti. Per ottenere un'udienza orale è dunque essenziale formulare tempestiva istanza.
- Le contraddizioni nella motivazione che non sono sanabili con una reinterpretazione logica o integrativa impongono il rinvio ad altra sezione del giudice di merito e non possono essere corrette in sede di cassazione mediante semplice ricostruzione alternativa.
- Per il difensore è strategico contestare con chiarezza e precisione le incongruenze motivazionali relative alla pena e, se possibile, indicare l'elemento concreto che rende impossibile una coerente lettura unitaria della decisione, così da ottenere l'annullamento parziale e il rinvio.
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