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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 18701 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis) relativa ad acquisti di autovetture effettuati negli anni 2006-2007, con censure relative a: nullità per carenza di motivazione della cartella; incompetenza territoriale dell'agente della riscossione; mancata notifica dell'atto presupposto; mancata notifica degli atti propedeutici nei termini decadenziali; violazione del ne bis in idem per questioni già trattate in altri giudizi; omesso esame di deduzioni difensive ritenute decisive.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'appello, richiamando le precedenti comunicazioni di debito solidale e la sussistenza degli elementi della fattispecie di cui all'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972. Diversi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza di appello non si era pronunciata (né espressamente né implicitamente) sulle specifiche eccezioni sollevate o perché i fatti denunciati non risultavano controversi. La Corte ha inoltre precisato che l'azione verso il cessionario ex art. 60-bis non richiede la previa notifica di un avviso di accertamento. Spese di lite liquidate in favore di Equitalia Nord S.p.A. per Euro 5.600,00 oltre oneri prenotati a debito; rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis

    Consente l'esercizio della pretesa erariale nei confronti del cessionario; l'azione nei confronti del cessionario non comporta la rettifica della posizione di quest'ultimo e non richiede la preventiva notifica di un avviso di accertamento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato in relazione alla presunta nullità per carenza di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse sufficiente perché desumibile dall'iter logico fatto valgore, quindi il vizio non sussiste.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio per omesso esame di fatto controverso e decisivo è applicabile solo a fatti determinati in senso 'storico-naturalistico'; non può essere utilizzato per deduzioni difensive generiche non specificamente individuate.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per escludere la configurabilità del giudicato: la sentenza sul procedimento relativo alle comunicazioni di debito solidale non era definitiva ai sensi dell'art. 324, per cui non sussisteva violazione del ne bis in idem.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Previsione circa il contributo unificato e l'eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente in favore dell'erario, che la Corte dà atto sussistere.

Massime di principio

  • La pretesa tributaria esercitata nei confronti del cessionario ai sensi dell'art. 60-bis non richiede la preventiva notifica di un avviso di accertamento nei confronti del cessionario; la riscossione può basarsi sugli elementi di legge relativi alla responsabilità del cessionario.
  • La cartella di pagamento può ritenersi sufficientemente motivata se risulta collegata a precedenti comunicazioni di debito solidale dalle quali emergono le ragioni della pretesa erariale; l'esistenza di tali comunicazioni può impedire la dichiarazione di nullità per carenza di motivazione.
  • Le doglianze processuali fondate sull'omesso esame di fatti devono riguardare fatti specifici e determinati (in senso storico-naturalistico). Deduzioni difensive generiche o questioni non espressamente poste in appello non consentono la cassazione per omesso esame (art. 360, comma 1, n.5).
  • Se la sentenza di appello non si pronuncia su un motivo o fatto (né espressamente né implicitamente), tale omissione impedisce di fondare sul mancato esame un motivo di cassazione per carenza di motivazione: è necessario che il punto sia stato dedotto e reso controverso nel processo d'appello.
  • La tutela del ne bis in idem richiede identità di oggetto e decisione definitiva; procedimenti diversi (es. annullamento di comunicazione di debito vs. annullamento di cartella di pagamento) hanno oggetti diversi e non determinano automaticamente preclusione per il giudicato.

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