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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27622/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto ha chiesto di effettuare un colloquio visivo in presenza senza vetro divisorio con il proprio avo anziano e gravemente malato. La richiesta è stata negata dalla Direzione dell'istituto, rigettata dal Magistrato di sorveglianza e confermata dal Tribunale di sorveglianza; il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e la disapplicazione, da parte del Tribunale, dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2023 (che però riguarda i colloqui con i minori). Ha inoltre sostenuto che nella struttura sono presenti sistemi di videosorveglianza che potrebbero impedire il passaggio di oggetti senza necessità del vetro divisorio e che l'età e le condizioni di salute dell'avo giustificano la deroga.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. È stato ritenuto che il sindacato giurisdizionale ex art. 35-bis è limitato a violazioni di legge (per cui le censure sulla motivazione sono improprie). Il Tribunale ha correttamente richiamato l'obbligo di prevenire il passaggio di oggetti nei colloqui previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), e la prassi amministrativa (Circolare DAP 2/10/2017) che prescrive l'inoltro delle richieste di deroga alla Direzione Generale e all'Autorità ministeriale; l'Autorità ministeriale ha valutato e rigettato la deroga. Le generiche condizioni di età e salute dell'avo non sono state ritenute, di per sé, motivo eccezionale sufficiente a giustificare la rinuncia al vetro divisorio o ad altra misura organizzativa equivalente; la presenza di sistemi di videosorveglianza non è stata valutata sufficientemente provata o idonea a superare la valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Di conseguenza la decisione amministrativa e giurisdizionale di rigetto è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Il ricorso avverso provvedimenti ex art. 35-bis è consentito limitatamente a violazioni di legge; il controllo giurisdizionale non è esteso a censure soltanto motivazionali salvo vizio di legge.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.

    "la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti... I colloqui sono comunque video-registrati."

    La norma impone che i locali per i colloqui impediscano il passaggio di oggetti; non prescrive tecnicamente l'uso del vetro divisorio, ma legittima misure rigorose finalizzate a impedire i contatti che potrebbero veicolare messaggi esternamente.

  • Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 16

    "eventuali richieste di colloquio prolungato per motivi eccezionali ovvero di deroghe al regime speciale (colloqui standard, colloqui senza vetro, ecc.), saranno inoltrate, corredate da tutta la necessaria documentazione, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento per la valutazione da parte dell'On. Ministro della Giustizia"

    La circolare disciplina la procedura per ottenere deroghe al regime speciale: le richieste devono essere documentate e sono soggette alla valutazione dell'Amministrazione centrale/Ministro; la deroga è eccezionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 105 del 2023

    Interviene sui colloqui con i minori e sulle specifiche cautele in quel contesto; la sentenza non si estende automaticamente ai colloqui tra maggiorenni soggetti al regime 41-bis.

  • Altra giurisprudenza costituzionale (es. sent. n. 97/2020, n. 186/2018, n. 143/2013, n. 149/2018)

    Confermano che il regime 41-bis mira a impedire i collegamenti esterni dell'organizzazione criminale e che le restrizioni ai colloqui devono essere proporzionate, ma possono essere rigorose quando necessarie a prevenire la pericolosità e il passaggio di comunicazioni/oggetti.

  • art. 30 ord. pen. (richiamato)

    Esempio di disciplina che contempla casi eccezionali (es. imminente pericolo di vita) ai fini di deroghe o interventi urgenti; la giurisprudenza richiama tali casi per comparazione quando si valutano deroga e eccezionalità.

Massime di principio

  • Il divieto di passaggio di oggetti nei colloqui per i detenuti sottoposti al regime 41‑bis è un requisito di risultato imposto dalla legge; la norma non obbliga tecnicamente il vetro divisorio ma autorizza misure idonee a impedire il passaggio di oggetti.
  • Le deroghe al regime speciale (colloqui senza vetro, colloqui prolungati) sono eccezionali: devono essere documentate e valutate dall'Amministrazione centrale/Ministro della Giustizia secondo la procedura prevista dalla Circolare DAP; la loro concessione è discrezionale e ristretta.
  • La semplice anzianità o condizioni di salute generiche del parente non sono automaticamente considerate motivo eccezionale per deroga; serve documentazione specifica che dimostri l'impossibilità di fruire del colloquio con le misure ordinarie o una situazione di particolare urgenza (es. rischio di imminente decesso).
  • L'esistenza di sistemi di videosorveglianza o la possibilità di interrompere il colloquio non esclude automaticamente la valutazione negativa dell'Amministrazione: alternative tecniche devono essere dimostrate concretamente e ritenute equivalenti in termini di sicurezza dall'Autorità competente.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni di deroga è limitato: i giudici verificano la legittimità (violazione di legge) e non sostituiscono la valutazione discrezionale dell'Amministrazione salvo eclatante e illegittimo esercizio del potere.
  • Le pronunce relative ai colloqui con minori seguono regole specifiche e non sono automaticamente applicabili alle richieste di deroga tra maggiorenni sottoposti al 41-bis.

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