Cassazione Penale, Sentenza n. 5962/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena complessiva. In particolare il GIP del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto la continuazione tra il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e due estorsioni, applicando per ciascuna di esse un aumento per continuazione pari a un anno; il Tribunale di Nola ha riconosciuto la continuazione anche per un'altra estorsione giudicata da lui ma, senza fornire alcuna motivazione, ha applicato per questa un aumento per continuazione pari a tre anni, ossia triplo rispetto a quello adottato dal GIP napoletano. Si contestava dunque la mancanza di motivazione specifica in ordine alla diversa misura dell'aumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione circa la misura dell'aumento per continuazione (illogicità per mancanza di motivazione) e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Nola, chiedendo che il giudice dell'esecuzione dia specifica motivazione se e perché quell'estorsione debba essere considerata di maggiore gravità rispetto a quelle giudicate dal GIP di Napoli. Decisione resa il 25/01/2023.
Norme richiamate
La norma è stata considerata come il delitto associativo riconosciuto in continuazione con le estorsioni; la Corte ha ritenuto che, posto il riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente la diversa quantificazione dell'aumento per continuazione rispetto a misure già applicate da altro giudice.
Massime di principio
- Quando viene riconosciuta la continuazione tra reati giudicati in pronunce diverse, il giudice che ridetermina la pena deve motivare specificamente la misura dell'aumento per continuazione, soprattutto se diversa da quella contenuta in sentenze precedenti.
- Un aumento per continuazione applicato in misura maggiore rispetto ad altro giudice richiede una motivazione che evidenzi elementi oggettivi di maggiore gravità (modi, conseguenze, reiterazione, ruolo dell'agente, ecc.).
- L'assenza di motivazione sulla diversa quantificazione determina illogicità del provvedimento e può essere causa di annullamento in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
- Nelle ipotesi di plurisentenza il giudice dell'esecuzione deve comparare i fatti e le circostanze pertinenti delle diverse pronunce e spiegare perché ritiene opportuno un diverso trattamento quantitativo della continuazione.
- In valutazioni complesse di continuazione tra reati commessi in contesti diversi, è opportuno che il giudice espliciti chiaramente i criteri adottati (congruenza, gravità relativa, elementi di specialità) per evitare censure per carenza motivazionale.
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