Cassazione Civile, Ordinanza n. 27250/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Alcuni conduttori che avevano acquistato unità immobiliari nel Centro Direzionale di Napoli chiedevano il rimborso del maggior prezzo pagato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 41 del 2004 convertito dalla l. n. 104 del 2004 e del decreto ministeriale attuativo del 20 aprile 2005. La controversia nasceva dal fatto che l'ente proprietario, nel calcolare il rimborso, aveva applicato il coefficiente di abbattimento previsto dalla normativa nazionale sul prezzo di stima già ridotto dell'8% in base a un precedente accordo/protocollo sindacale locale. I ricorrenti sostenevano che il rimborso dovesse essere integrale e calcolato sull'importo effettivamente versato, senza alcuna detrazione dello sconto sindacale, perché la riduzione legislativa e quella pattuita localmente operano su piani diversi. Con il primo motivo denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.l. n. 41 del 2004, del decreto interministeriale 20 aprile 2005 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; con il secondo motivo deducevano omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sulla posizione di uno degli appellanti, in relazione a una pretesa transazione mai sottoscritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, aderendo all'orientamento già espresso in una precedente ordinanza del 2022: il coefficiente di abbattimento previsto dal d.l. n. 41 del 2004 va applicato al prezzo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dell'8% concordata a livello locale, perché la disciplina nazionale e l'accordo sindacale rispondono a finalità diverse e operano su piani distinti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la relativa questione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 23 febbraio 2004 n. 41
"il prezzo di vendita ... è determinato ... sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001"; "Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ... dai soggetti originariamente proprietari"
La norma impone di calcolare il rimborso sul prezzo effettivamente pagato dagli acquirenti, senza sottrarre lo sconto già accordato in sede di accordo locale, poiché il beneficio nazionale opera autonomamente e con finalità perequative rispetto ai ritardi della pubblica amministrazione.
art. 2 d.l. 23 febbraio 2004 n. 41
Richiamato dalla censura come parte della disciplina sul rimborso e sulle modalità applicative.
art. 3 d.l. 23 febbraio 2004 n. 41
Richiamato dalla censura come parte della disciplina del prezzo di vendita e del rimborso.
art. 4 d.l. 23 febbraio 2004 n. 41
Richiamato dalla censura come parte della disciplina attuativa del rimborso.
decreto interministeriale 20 aprile 2005
Norma attuativa richiamata dai ricorrenti per le modalità concrete di erogazione del rimborso.
Richiamati nel primo motivo per denunciare la pretesa disapplicazione del precetto normativo e l'erronea valutazione degli atti e delle prove.
Massime di principio
- In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, il coefficiente di abbattimento previsto dalla normativa nazionale sul maggior prezzo da rimborsare si applica al prezzo effettivamente versato dall'acquirente, anche quando tale importo sia già stato ridotto in forza di un accordo sindacale locale.
- La disciplina nazionale che introduce il rimborso del maggior prezzo ha finalità perequativa generale e mira a neutralizzare gli effetti di ritardi imputabili alla pubblica amministrazione nella conclusione della procedura di stima e vendita; essa non assorbe automaticamente gli effetti di accordi locali che rispondano a finalità diverse.
- Quando un accordo locale e una sopravvenuta disciplina legislativa operano su presupposti e finalità differenti, non può presumersi una duplicazione o un assorbimento del beneficio più favorevole senza un'espressa previsione normativa.
- Se il giudice di legittimità accoglie il motivo principale che investe la corretta interpretazione della norma sostanziale, restano assorbite le censure ulteriori che dipendano dalla regolazione del rapporto così come ricostruita dal giudice di merito.
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