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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16939/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, riguardava una condanna per ricettazione di beni culturali (in particolare monete) rinvenuti nella sua disponibilità. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo sostanzialmente l'insufficienza o l'erroneità della ricostruzione fattuale e della valutazione degli indizi circa la provenienza illecita dei beni. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 53 l. 689/1981; tuttavia la Corte ha rilevato che tale censura non risultava essere stata previamente proposta in appello e che, quindi, era preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze del primo motivo si risolvevano in una mera reiterazione di quelle già respinte in appello e miravano a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile e comunque diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, evidenziando che la sentenza d'appello aveva già motivato in modo congruo sull'integrazione del reato di ricettazione: plurimi elementi univoci attestavano la provenienza illecita dei beni culturali, l'imputato non aveva fornito prova del possesso legittimo, vi erano precedenti specifici e mancava una qualifica o attività professionale idonea a giustificarne il possesso. Il secondo motivo è stato considerato non deducibile in cassazione perché non previamente devoluto in appello. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ha ritenuto correttamente integrato il reato di ricettazione sulla base di plurimi elementi che deponevano per la provenienza illecita dei beni e dell'assenza di una giustificazione lecita del possesso.

  • art. 53 l. 689/1981

    La censura riferita a tale norma è stata reputata non deducibile in cassazione perché non previamente proposta con l'appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso non può essere esaminato in cassazione se non è stato previamente dedotto come motivo di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; tali doglianze sono inammissibili se prive di specificità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito mediante la rilettura degli elementi di fatto e del compendio probatorio, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
  • In tema di ricettazione, la provenienza illecita dei beni può essere desunta da plurimi elementi convergenti, tra cui l'assenza di una plausibile giustificazione del possesso, la mancanza di una qualificazione professionale compatibile con il possesso dei beni e l'eventuale esistenza di precedenti specifici.
  • Una censura fondata su una questione non devoluta al giudice d'appello non è proponibile per la prima volta in cassazione, quando la legge ne subordini l'ammissibilità alla previa deduzione nel grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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