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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29065/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola che ha rigettato l'istanza di restituzione di un'autovettura Ferrari sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento penale a carico di Ianuale, Carrella e Dalla Gala. Il ricorrente (Autovergiate tramite Rossi) deduce che il Tribunale si è limitato ad affermare l'impossibilità di determinare la proprietà del bene senza valutare la sussistenza della necessità del mantenimento del vincolo probatorio; inoltre il difensore censura il mancato uso delle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (udienza in camera di consiglio) previste per la restituzione di cose sequestrate presso un terzo. In subordine il ricorrente chiede che, se il rimedio corretto fosse l'appello ex art. 322-bis, il ricorso sia trasmesso al Tribunale competente. Il pubblico ministero ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello ex art. 322 cod. proc. pen. e la trasmissione al Tribunale di Napoli.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi dettati dagli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. (restituzione quando non è necessario mantenere il sequestro; modalità di decisione e rimessione della controversia sulla proprietà al giudice civile) e ha evidenziato che il Tribunale si è erroneamente soffermato sull'accertamento della proprietà anziché sulla sussistenza delle esigenze probatorie che giustificano il mantenimento del sequestro. Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto decidere con le forme dell'art. 127 (udienza in camera di consiglio) e non decidere de plano. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Nola perché provveda alla fissazione dell'udienza prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 262 cod. proc. pen.

    "Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza..."

    Stabilisce il principio generale: se il bene non è più necessario per le prove, deve essere restituito al titolare del diritto; è criterio sostanziale che il giudice deve valutare per decidere sulla restituzione.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    "1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato. 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127."

    Precisa le modalità procedurali per la restituzione: decisione con ordinanza se non vi è dubbio di appartenenza; obbligo di audizione in camera di consiglio del terzo; se controversia sulla proprietà, rimessione al giudice civile con mantenimento del sequestro in via provvisoria.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola la forma dell'udienza in camera di consiglio: se la restituzione riguarda cose sequestrate presso un terzo il terzo deve essere sentito con le forme dell'art.127; mancato rispetto di tale forma è vizio procedurale che incide sulla decisione.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso misure cautelari reali (in particolare sequestro preventivo) nel giudizio di merito; la giurisprudenza e le parti hanno discusso la riqualificazione del ricorso in appello ex art.322-bis quando opportuno.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Disciplina i rimedi impugnatori previsti per i provvedimenti cautelari e viene richiamata nel dibattito sull'ammissibilità dei rimedi contro il rigetto delle richieste di restituzione o di sequestro.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sui mezzi di impugnazione disponibili per i provvedimenti cautelari reali; serve a contestualizzare il regime processuale degli strumenti impugnatori.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in tema di misure cautelari, nell'analisi sulla tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Norma riferita al sequestro conservativo, citata nel quadro comparativo delle diverse tipologie di sequestro e dei relativi rimedi impugnatori.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma riferita al sequestro preventivo, citata nel confronto sulle forme di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro probatorio, utilizzata per inquadrare la natura del vincolo posto sul bene e le esigenze probatorie che ne giustificano il mantenimento.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamata come riferimento alle impugnazioni possibili delle ordinanze emesse nel dibattimento, nell'analisi comparativa dei rimedi.

  • artt. 666 e 676 cod. proc. pen.

    Richiamati per evidenziare che esistono ulteriori tutele in sede di esecuzione per la restituzione di cose sequestrate, a completamento del quadro delle garanzie.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: se la legge non prevede un rimedio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La valutazione centrale che il giudice penale deve compiere in ordine alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio è se il bene sia ancora necessario ai fini della prova; se non lo è, deve essere restituito a chi ne ha diritto.
  • Se sussiste una controversia sulla proprietà del bene, il giudice penale deve rimettere la questione al giudice civile mantenendo il sequestro in via provvisoria (art.263, comma 3) e non decidere definitivamente sulla titolarità del diritto.
  • Quando la cosa è sequestrata presso un terzo, il terzo deve essere sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'art.127: il mancato uso di tale forma costituisce vizio procedurale rilevante.
  • Esiste un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'impugnazione (anche per cassazione) dei provvedimenti di rigetto delle istanze di restituzione: la soluzione pratica è documentare e far valere sia la non necessità probatoria del bene sia il mancato rispetto delle forme procedurali per ottenere tutela.
  • Il terzo acquirente in buona fede deve produrre elementi che dimostrino la propria titolarità o il titolo acquisitivo e la buona fede; tali elementi sono rilevanti per convincere il giudice che il sequestro non è più necessario.
  • Nel dubbio procedurale conviene chiedere espressamente la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ex art.127 e, se il giudice penale si occupa impropriamente della proprietà, chiedere la rimessione al giudice civile ai sensi dell'art.263, comma 3.

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