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Ordinanza

Ordinanza n. 3330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso di primo grado contro l’ordinanza di demolizione n. 66/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 2326/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dal testo emerge che l’ordinanza comunale n. 66/2026 disponeva la demolizione di un manufatto, ma non sono indicati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti contro l’ordinanza o contro la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata ritenuta opportuna per mantenere integra la situazione di fatto nelle more dell’udienza di merito, evitando l’esecuzione della demolizione disposta con l’ordinanza comunale n. 66/2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La fissazione dell’udienza pubblica di merito è stata riservata al primo trimestre del 2027.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata per preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare della sentenza di primo grado può essere disposta quando sia necessario mantenere integra la situazione di fatto nelle more della definizione del merito, evitando l’esecuzione di un provvedimento amministrativo demolitorio.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche senza definire anticipatamente il merito dell’impugnazione, mediante una misura conservativa volta a impedire che l’esecuzione della sentenza o dell’atto amministrativo produca modificazioni difficilmente reversibili.
  • La concessione della misura cautelare in appello non determina l’accoglimento dell’appello nel merito, che resta riservato all’udienza pubblica successiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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