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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30795/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale di Brindisi pronunciata il 7 luglio 2025, con motivazione riservata e depositata telematicamente il 6 ottobre 2025 alle ore 19.56. La difesa dell'imputata aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare la non esecutività della sentenza, sostenendo che il deposito della motivazione, essendo avvenuto oltre l'orario di apertura della cancelleria, dovesse produrre effetti solo dal giorno successivo, con conseguente applicazione dell'avviso di deposito e dell'ulteriore termine per impugnare. In via subordinata, era stata chiesta la restituzione nel termine per proporre appello, assumendo che l'informazione ricevuta in cancelleria sul mancato deposito avesse ingenerato un affidamento incolpevole. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato entrambe le richieste, ritenendo che il deposito fosse tempestivo e che non vi fosse né errore della cancelleria né prova di caso fortuito o forza maggiore. Nel ricorso per cassazione si deduce: 1) violazione di norme processuali e mancanza di motivazione, sostenendo che l'art. 172 c.p.p. avrebbe portata generale e che, per i depositi telematici compiuti fuori orario, gli effetti dovrebbero decorrere dalla prima apertura utile dell'ufficio; 2) violazione dell'art. 175 c.p.p., assumendo che l'informazione della cancelleria avrebbe dovuto giustificare la restituzione nel termine per proporre impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le norme dell'art. 172 c.p.p. sul computo dei termini per depositare atti in ufficio giudiziario riguardano le parti processuali e non il giudice, il quale può compiere e depositare provvedimenti anche oltre l'orario di apertura della cancelleria. Ne consegue che il deposito della motivazione, avvenuto entro il termine di novanta giorni fissato nel dispositivo, era tempestivo e non faceva scattare l'obbligo di avviso di deposito di cui all'art. 548, comma 2, c.p.p. La Corte ha inoltre escluso la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., rilevando che l'informazione resa dalla cancelleria non era erronea, perché la motivazione non era ancora stata depositata all'ora indicata, e comunque mancava prova rigorosa dell'asserito impedimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    il giudice può riservare il deposito della motivazione entro il termine indicato nel dispositivo; nel caso concreto il termine era di novanta giorni dalla pronuncia.

  • art. 172, comma 3, c.p.p.

    se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

  • art. 172, comma 6, c.p.p.

    il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico

    la regola riguarda gli atti delle parti processuali e non i provvedimenti del giudice.

  • art. 172, comma 6-bis, c.p.p.

    per i depositi telematici il termine è rispettato se l'accettazione del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

  • art. 172, comma 6-ter, c.p.p.

    se il deposito telematico avviene fuori orario di ufficio, i termini si computano dalla prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio; anche questa disciplina è riferita alle parti e al deposito degli atti.

  • art. 582, comma 2, lett. c), c.p.p.

    norma richiamata dalla difesa in relazione al regime di proposizione dell'impugnazione, ma non decisiva nel merito della decisione.

  • art. 548, comma 2, c.p.p.

    l'avviso di deposito della motivazione è dovuto solo se il giudice non deposita la sentenza nel termine; se il deposito è tempestivo, l'obbligo non sorge.

  • art. 175 c.p.p.

    la restituzione nel termine richiede caso fortuito o forza maggiore; l'errore della cancelleria può rilevare solo se provato rigorosamente e se effettivamente esistente.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    dedotta come vizio di legittimità per inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità o decadenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotta come mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per il modo di articolazione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Le disposizioni sul computo dei termini per il deposito di atti in ufficio giudiziario, compresa la disciplina del deposito telematico fuori orario, riguardano i soggetti processuali e non si estendono ai provvedimenti del giudice, che possono essere validamente adottati e depositati anche oltre l'orario di apertura della cancelleria.
  • Se la motivazione della sentenza è depositata entro il termine fissato nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., non sussiste l'obbligo di avviso di deposito previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p., perché tale obbligo presuppone il mancato rispetto del termine di deposito.
  • Non è configurabile una scissione, priva di base normativa, tra il momento di perfezionamento del deposito del provvedimento del giudice e il momento di decorrenza dei suoi effetti per le parti, solo perché il deposito è avvenuto in un orario in cui la cancelleria era chiusa al pubblico.
  • La restituzione nel termine per impugnare può essere concessa per errore della cancelleria o forza maggiore solo in presenza di rigorosa prova dell'informazione erronea e del concreto impedimento a proporre tempestivamente l'impugnazione; mere allegazioni difensive non sono sufficienti.
  • Chi intenda dolersi della tempestività del deposito o dell'assenza dell'avviso deve verificare se il deposito sia avvenuto entro il termine finale, non essendo imposto un monitoraggio seriale nei giorni successivi quando il controllo possa essere compiuto utilmente il giorno seguente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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