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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41369/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 14/04/2025, contestando: 1) la rilevanza probatoria attribuita alle intercettazioni telefoniche, sostenendo che il loro contenuto non consentisse la ricostruzione dei fatti come effettuata dai giudici di merito; 2) la valutazione del compendio probatorio, in particolare il collegamento tra la sostanza stupefacente sequestrata in relazione al capo B) e la sostanza oggetto di altre transazioni ricostruite tramite le conversazioni intercettate; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ritenuti immotivatamente negati nonostante la difesa; 4) la prescrizione dei reati, dedotta come maturata prima della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sulla valenza delle intercettazioni e sulla ricostruzione del fatto investissero profili riservati al giudice di merito, la cui motivazione era stata giudicata congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corretti criteri inferenziali. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente la valutazione del materiale probatorio, valorizzando la correlazione tra il sequestro di sostanza stupefacente del capo B) e le altre transazioni emergenti dalle intercettazioni. I motivi relativi alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale sono stati ritenuti aspecifici, perché non confrontati con la valorizzazione dei precedenti penali e dell'abitualità della condotta di spaccio. Il motivo sulla prescrizione è stato reputato manifestamente infondato, sia per la sospensione del termine prevista per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 dalla legge n. 103/2017, sia perché il termine non era comunque decorso alla data della sentenza di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

Massime di principio

  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle intercettazioni sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, coerente e priva di illogicità manifeste.
  • Le intercettazioni telefoniche costituiscono un valido mezzo di prova, purché il loro contenuto sia valutato con rigore e sorretto da adeguata argomentazione logica, specie quando siano tra loro strettamente collegate e corroborate da ulteriori elementi del compendio probatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena resiste al sindacato di legittimità se la decisione di merito richiama elementi concreti, quali precedenti penali e abitualità della condotta, e il motivo di ricorso non si confronta specificamente con tali ragioni.
  • La deduzione della prescrizione è infondata quando il ricorrente omette di considerare eventuali sospensioni del decorso del termine e, comunque, il termine non risulta maturato alla data della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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