Cassazione Penale, Ordinanza n. 31707/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività dell'appello, in considerazione della presenza dell'imputato nel giudizio di primo grado e della conseguente inapplicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Dall'inammissibilità sono derivate le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12 settembre 2025 della Corte d'appello di Salerno. Dal testo emerge che la Corte d'appello aveva dichiarato tardivo l'appello presentato nell'interesse dell'imputato, valorizzando la sua presenza nel corso del giudizio di primo grado e ritenendo pertanto non applicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorso per cassazione è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte ha condiviso integralmente le motivazioni dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
La disposizione è stata ritenuta non applicabile, in ragione della presenza dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado; ne è conseguita la tardività dell'appello.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, la disciplina dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non è applicabile se ne deriverebbe una diversa decorrenza del termine per impugnare.
- L'appello proposto oltre il termine applicabile deve essere dichiarato tardivo; il ricorso per cassazione contro tale declaratoria è inammissibile per manifesta infondatezza quando non offre argomenti idonei a superare la motivazione relativa alla presenza dell'imputato nel giudizio di primo grado.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono gli effetti processuali previsti dall'art. 616 c.p.p.
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