Cassazione Penale, Sentenza n. 31741/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti continuati e appropriazione indebita commessi sino al 2015, aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato tale istanza, accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare speciale in ragione delle condizioni di salute. Il diniego dell'affidamento era stato motivato con il riferimento ai reati in espiazione, all'assenza di un processo di revisione critica, alla mancanza di iniziative risarcitorie, anche simboliche, in favore delle persone offese, all'assenza di una stabile attività lavorativa e al non imminente fine pena. La ricorrente deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizi della motivazione, sostenendo che l'ordinanza avesse attribuito rilievo esclusivo ai reati commessi, trascurando gli elementi favorevoli costituiti dalla vetustà dei fatti, dall'assenza di ulteriori condanne o pendenze e dall'ineccepibile condotta in libertà. Lamentava inoltre l'omessa valutazione della condotta successiva al reato e la mancata spiegazione delle ragioni per cui l'affidamento in prova fosse inadeguato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che l'affidamento in prova richiede una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale e che la valutazione deve considerare la gravità dei reati e i precedenti, ma anche, in modo primario, la condotta successiva, i comportamenti attuali, l'assenza di indicazioni negative e la presenza di elementi positivi idonei a escludere il pericolo di recidiva. La gravità dei reati e l'assenza di una completa revisione critica non sono, da sole, decisive; tuttavia, è sufficiente che il processo critico risulti almeno avviato. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato l'assenza di revisione critica, le giustificazioni addotte dalla condannata, l'assenza di iniziative risarcitorie e il non imminente fine pena. La Corte ha inoltre riconosciuto che il giudice di sorveglianza può applicare il principio di gradualità e ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione prima della concessione della misura più ampia.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la misura presuppone una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale all'esito della prova.
art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del tribunale di sorveglianza nell'acquisizione degli elementi necessari alla valutazione della personalità e dell'esito prognostico della misura.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Impone, in caso di diffusione del provvedimento e ricorrendone le condizioni, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve formulare una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale, valutando complessivamente la personalità del condannato e il rischio di recidiva.
- La gravità del reato oggetto della pena in espiazione e i precedenti penali costituiscono il punto di partenza dell'analisi, ma non possono assumere, da soli, valore decisivo ostativo alla concessione dell'affidamento in prova.
- La valutazione prognostica deve attribuire rilievo essenziale alla condotta successiva al reato e ai comportamenti attuali del condannato, considerando, tra gli altri elementi, l'assenza di nuove denunce, la condotta di vita, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'eventuale ripudio delle condotte devianti, l'attaccamento familiare e le prospettive di risocializzazione.
- Per negare l'affidamento in prova non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dagli elementi acquisiti non emerga neppure l'avvio di un processo critico rispetto alle condotte commesse.
- Il tribunale di sorveglianza può applicare il principio di gradualità e ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o altri esperimenti premiali prima di concedere una misura alternativa più ampia, anche quando siano emersi alcuni elementi positivi.
- Il diniego dell'affidamento in prova è legittimo quando il tribunale di sorveglianza esamini gli elementi favorevoli e contrari e motivi logicamente la prevalenza di indicatori negativi, quali l'assenza di revisione critica e di iniziative risarcitorie, nonché il non imminente fine pena.
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