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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 786/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rossi impugnava la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Milano che, in precedenza, aveva confermato la sua condanna per bancarotta documentale impropria relativa alla società Bullos s.r.l. La Sezione Feriale aveva annullato disponendo il rinvio con il vincolo di chiarire se la responsabilità potesse essere attribuita a Rossi in quanto avesse continuato ad esercitare, di fatto, funzioni gestorie dopo la cessione formale delle quote e la nomina di un nuovo amministratore (Brugnoni), ovvero se avesse concorso nell'occultamento o nella mancata consegna della contabilità. In sede di rinvio la Corte d'Appello si è concentrata invece sulla presunta simulazione della cessione delle quote e sull'inattività/insolvenza del nuovo amministratore, senza spiegare con quali elementi probatori specifici fosse stato accertato che Rossi avesse continuato a gestire la società di fatto o avesse concordato l'occultamento della contabilità. Rossi lamentava dunque violazione ed errata applicazione del vincolo di rinvio ex art. 627 c.p.p. e la carenza motivazionale rispetto alla prova concreta del ruolo di "amministratore di fatto".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello non ha dato la necessaria risposta alle indicazioni del vincolo di rinvio: non ha chiarito, sulla base di concreti indicatori probatori emersi dal dibattimento, se Rossi abbia continuato a svolgere atti di gestione di fatto dopo la dismissione formale dell'incarico o se abbia concorso nelle condotte illecite del successore, limitandosi invece a dedurre la responsabilità da valutazioni sulla simulazione della cessione e sull'inattività del nuovo amministratore. La motivazione è stata ritenuta insufficiente e contraddittoria rispetto al principio che la responsabilità per bancarotta documentale impropria richiede prova della continuazione di attività gestoria di fatto o della concorso nelle condotte illecite. Per tali ragioni la sentenza è annullata e la causa è rimessa al giudice di rinvio per i necessari chiarimenti e nuovi accertamenti.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il "vincolo di rinvio" impone al giudice del rinvio di attenersi alle indicazioni e limiti posti dalla sentenza di annullamento; la Corte ha censurato l'insufficiente adesione a tale vincolo da parte della Corte d'Appello.

  • Giurisprudenza Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017 (Del Papa, Rv. 271839)

    Principio secondo cui il reato di bancarotta documentale impropria è reato proprio dell'amministratore: chi ha cessato formalmente la carica può essere ritenuto responsabile solo se provato che ha continuato ad ingerirsi nella gestione (amministratore di fatto) o ha concorso nelle condotte illecite del nuovo amministratore.

  • Giurisprudenza Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019 (Martino, Rv. 275261)

    La tenuta delle scritture contabili rimane obbligatoria fino alla formale cessazione dell'attività (es. cancellazione dal registro delle imprese); la mera interruzione dell'attività senza formalità non esonera dall'obbligo e dall'eventuale responsabilità penale.

Massime di principio

  • Per contestare la bancarotta documentale impropria a un ex amministratore è necessario provare con elementi concreti che egli ha continuato ad esercitare funzioni gestorie (amministratore di fatto) o che ha concorso con il nuovo amministratore nell'occultamento della contabilità; non basta dedurre responsabilità da elementi indiziari generici.
  • Il giudice del rinvio deve rispettare il vincolo di rinvio ex art. 627 c.p.p.: deve affrontare e motivare specificamente i punti indicati dalla sentenza di annullamento, spiegando gli elementi probatori che giustificano le conclusioni.
  • La simulazione della cessione di quote o l'inattività del successore formale non sostituiscono, di per sé, la prova che l'ex amministratore abbia continuato a gestire la società di fatto o abbia concordato l'occultamento della contabilità.
  • L'obbligo di conservare le scritture contabili non cessa se non è stata formalmente dichiarata la cessazione dell'attività (es. cancellazione dal registro delle imprese); questo profilo può rilevare autonomamente ai fini della responsabilità per reati documentali.

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