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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15884/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/07/2023 che ha accertato e corretto un errore materiale nell'ordinanza del 12/07/2023 relativa alla quantificazione della pena ai sensi della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.). Il ricorrente deduce inosservanza delle norme processuali (artt. 125 e 671 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione si sia limitato a un rinvio per relationem agli aumenti di pena stabiliti dal giudice della cognizione senza indicare un criterio autonomo per la determinazione della pena finale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto lecita la procedura di correzione dell'errore materiale operata dal giudice dell'esecuzione: si è trattato di un errore di calcolo nella somma delle singole pene in continuazione (che aveva prodotto una risultanza di anni tredici, mesi sei e multa, anziché anni tredici e multa) e non di una modifica sostanziale del contenuto del provvedimento che richiedesse diversa procedura. Il ricorrente è stato ritenuto intento a rimettere in discussione il percorso argomentativo del provvedimento originario, senza censurare la regolarità della procedura di correzione. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione e della determinazione della pena finale; la Corte ha ritenuto che la correzione effettuata riguardasse un errore materiale di calcolo nella quantificazione della pena ai sensi di questa disciplina e non una modifica sostanziale dell'atto

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento sulle formalità del provvedimento; la Corte ha ritenuto che non vi fosse nullità procedurale ostativa alla correzione dell'errore materiale contestato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese e per l'obbligo, in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per liquidare euro 3.000,00

  • Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008 (Lesi, Rv. 239249)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la correzione di errori materiali non può comportare una modificazione essenziale del contenuto del provvedimento; la variazione ammessa è quella meramente formale o aritmetica che non comporti diversa valutazione del giudice

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio di esclusione della colpa nella proposizione del ricorso: in mancanza di elementi contrari, la somma è stata comunque determinata in via equitativa in euro 3.000,00

Massime di principio

  • La correzione degli errori materiali è ammessa solo quando la modifica riguarda aspetti meramente formali o aritmetici dell'atto e non altera il contenuto sostanziale né la valutazione del giudice.
  • Se la correzione riguarda un errore di calcolo nella determinazione della pena (es. somma delle pene in continuazione), il giudice dell'esecuzione può procedere alla rettifica senza che ciò configuri una modifica essenziale del provvedimento.
  • Il ricorrente non può, tramite il rimedio della correzione, rimettere in discussione il percorso argomentativo o le valutazioni di merito del giudice che siano estranee all'errore materiale; per tali censure occorrono gli ordinari mezzi impugnatori a fronte del provvedimento precedente.
  • Proporre ricorso palesemente inammissibile può comportare la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di impugnare è necessario verificare se la materia contestata attiene a errori materiali o a questioni di merito.
  • Per contestare la correttezza della determinazione autonoma della pena da parte del giudice dell'esecuzione è necessario dedurre specifiche censure dirette al provvedimento di correzione o utilizzare i rimedi idonei (es. impugnazioni nei termini), non una rivalutazione del procedimento argomentativo mediante ricorso avverso la correzione stessa.

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