Cassazione Penale, Sentenza n. 09448/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di due sentenze di condanna (Tribunale di Bologna 10/02/2020, passata in giudicato 30/05/2020, reati artt. 517 e 468 comma 2 c.p., pena 6 mesi; Tribunale di Bologna 24/02/2022, passata in giudicato 14/06/2022, reato art. 474 comma 2 c.p., pena 6 mesi). Il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza. In Cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per mancata notifica all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (il ricorrente era detenuto quando propose l'istanza ma, al momento della fissazione dell'udienza, si trovava in affidamento terapeutico e la notifica era stata inviata alla precedente casa circondariale); (2) violazione e erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione rispetto alla sussistenza della continuazione e dell'identità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata comunicazione/notifica all'interessato della data di udienza camerale in procedimenti esecutivi integra una nullità assoluta e insanabile (richiamando l'obbligo previsto dall'art. 666 comma 3 c.p.p. e gli effetti disciplinati dagli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.). Dalla verifica degli atti è emerso che la notifica era stata inviata alla struttura carceraria precedente e non alla nuova destinazione (affidamento terapeutico), e le iniziative successive non risultano andate a buon fine. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Bologna per nuovo esame. La seconda doglianza è stata assorbita dalla decisione sulla nullità procedurale.
Norme richiamate
art. 666 comma 3 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale per la trattazione dell'incidente di esecuzione; il mancato avviso integra una causa di nullità dell'atto di ordine generale e assoluto in materia esecutiva
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla causa di nullità assoluta prevista per violazioni che ledono il diritto di difesa; la Corte ha qualificato la mancanza di avviso di udienza camerale come immediatamente riconducibile a tale ipotesi
Disposizioni sulle nullità e sugli effetti delle stesse; la mancata comunicazione dell'avviso di udienza camerale è considerata insanabile ai sensi della disciplina delle nullità
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sostanziale (riguardo alla determinazione della pena nel caso di concorso o continuazione), ma non valutato nel merito dalla Corte di Cassazione in quanto la questione è stata assorbita dalla nullità processuale accertata
artt. 517, 468 comma 2 e 474 comma 2 cod. pen.
Indicano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato nelle due sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione; la questione sulla qualificazione e sulla esistenza del medesimo disegno criminoso è stata dedotta ma non esaminata per effetto della nullità procedurale
Massime di principio
- In procedimenti esecutivi l'avviso della fissazione dell'udienza camerale deve essere comunicato/notificato all'interessato e al suo difensore secondo art. 666 comma 3 c.p.p.; la mancata comunicazione è causa di nullità assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
- Quando lo stato o la collocazione dell'imputato cambia dopo la proposizione di istanze (es. trasferimento, affidamento terapeutico, liberazione), il difensore o l'ufficio devono aggiornare tempestivamente la sede per le notifiche; l'invio al vecchio istituto non sostituisce la notifica valida al nuovo luogo
- Se è rilevata una nullità procedurale di ordine assoluto, i giudici di merito devono annullare il provvedimento e il merito sostanziale (es. valutazione della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.) resta inesaminato fino al nuovo esame
- Il ricorso per cassazione che denuncia un 'error in procedendo' può essere deciso dalla Corte anche prescindendo dalla motivazione del giudice di merito: la Cassazione verifica la correttezza in diritto dei presupposti processuali
- Per ottenere l'unificazione sotto il vincolo della continuazione è necessario dimostrare omogeneità della condotta, sovrapponibilità in luogo e tempo, e un disegno criminoso unitario; tali profili vanno attentamente documentati, ma la loro valutazione può essere preclusa se sussistono nullità procedurali
- I difensori devono verificare gli esiti delle notifiche e, se necessario, produrre tempestiva prova dell'aggiornamento della residenza o della nuova collocazione dell'assistito per evitare invalidazioni procedurali
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