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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44052/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Reina impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per reati connessi agli articoli 73 e 74 del DPR 309/90 (illecita attività di stupefacenti e associazione), deducendo due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata e insufficiente valutazione degli elementi indiziari relativi al capo di incolpazione n.11, lamentando l'assenza di elementi probatori della stabilità e della disponibilità duratura del presunto sodalizio (assenza di conversazioni significative con altri indagati, mancanza di sequestri, assenza di contabilità, conversazioni non chiare e inesistenza di specificazione del tipo di droga); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) e 275 c.p.p.), contestando la valutazione del rischio di recidiva nonostante il decorso di circa 3 anni dai fatti e rilevando che non sarebbero stati considerati elementi favorevoli all'indagato (spostamento della residenza, altre garanzie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi carenti di specificità: il primo perché generico e privo della necessaria correlazione con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; il secondo perché si limitava ad asserzioni non supportate da puntuale indicazione dei passaggi motivazionali ritenuti viziati e non spiegava in modo concreto il "perché" delle censure rivolte alla valutazione delle esigenze cautelari, ivi compresa la considerazione del tempo intercorso. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. È stato inoltre disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di rito (art. 94 comma 1-ter).

Norme richiamate

  • DPR 309/90

    Art. 73 e 74 disciplinano i reati in materia di stupefacenti e le circostanze aggravanti/assiociative. La Corte ha confermato che gli indizi posti a base della misura cautelare riguardavano fattispecie previste da tali norme e che la valutazione degli elementi indiziari compete al giudice del riesame/giudice dell'esecuzione, purché motivata.

  • Codice di procedura penale

    Disciplina i contenuti dell'ordinanza che applica misure cautelari. La censura relativa ad insufficiente motivazione ex art. 273 è stata ritenuta generica e non adeguatamente collegata ai passaggi motivazionali impugnati.

  • Codice di procedura penale

    Prevede i presupposti per la custodia cautelare in carcere e le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari fatta dal giudice del riesame fosse sufficientemente argomentata e non scalfita da deduzioni generiche.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce una presunzione relativa in tema di pericolo di reiterazione per specifiche fattispecie; la Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione di tale presunzione da parte del tribunale del riesame, salvo che la parte non indichi con precisione i passaggi motivazionali e gli elementi che la traviserebbero.

  • Codice di procedura penale

    Regola la condanna alle spese per i ricorsi in Cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura penale

    Norma procedurale gestionale per gli adempimenti di cancelleria eseguiti dopo la sentenza; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità pecuniaria per la determinazione in via equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari devono essere specifici: occorre indicare i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato che si ritengono viziati e spiegare in modo concreto e puntuale perché e come siano viziati; censure generiche e ripetizioni di principi giurisprudenziali senza correlazione ai singoli passaggi motivazionali sono inammissibili.
  • La mera elencazione di elementi favorevoli all'indagato o il richiamo al tempo trascorso dai fatti non è, di per sé, sufficiente a scardinare una motivazione ben articolata sulle esigenze cautelari; è necessario dimostrare in concreto l'errore di valutazione o l'omissione motivazionale.
  • La valorizzazione di presunzioni legali (es. art. 275 comma 3 c.p.p.) da parte del giudice richiede che la parte che contesta tale valorizzazione indichi in modo preciso quali elementi avrebbero dovuto essere valutati in senso contrario e perché tali elementi incidono sulla valutazione complessiva.
  • Nelle ipotesi di contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di alcuni singoli elementi (sequestri, contabilità, conversazioni chiarissime) non è automaticamente decisiva se sussistono altri indizi idonei a delineare la partecipazione e la stabilità dell'organizzazione; tuttavia la parte che impugna deve spiegare puntualmente la carenza probatoria rispetto ai passaggi motivazionali specifici.
  • Per evitare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in Cassazione è essenziale formulare motivi chiari, circostanziati e strettamente correlati al dispositivo e alla motivazione del provvedimento impugnato.

Testo integrale

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