Cassazione Penale, Sentenza n. 31240/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sulla seconda opposizione al decreto penale di condanna n.195/2022, con la quale la ricorrente aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il GIP aveva ritenuto prevalente una prima opposizione (22/11/2022) che chiedeva il giudizio ordinario e, in base a questa valutazione, aveva escluso che la successiva opposizione del 14/12/2022 potesse integrare o modificare la prima.
La decisione
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la seconda opposizione era stata proposta entro il termine dei quindici giorni decorrenti dalla notifica del decreto penale all'imputata, che solo con la seconda opposizione la ricorrente era effettivamente edotta del provvedimento e che solo il secondo difensore era munito di procura speciale. Il giudice ha ritenuto quindi che il diritto di impugnazione non si fosse esaurito con la prima opposizione e che la richiesta di messa alla prova dovesse essere esaminata. Ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP di Teramo per il prosieguo.
Norme richiamate
l'opposizione al decreto penale di condanna può essere proposta dall'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto
la Corte ha ricordato che la legittimazione a proporre opposizione compete anche al difensore nominato d'ufficio e al difensore di fiducia; il diritto di opposizione può quindi essere esercitato da soggetti diversi e non si esaurisce necessariamente con la prima opposizione se l'imputato non era ancora stato effettivamente edotto
riferimento al decreto di giudizio immediato
il Collegio ha rilevato che al momento della seconda opposizione il decreto di giudizio immediato non era ancora stato emesso, per cui il giudice avrebbe potuto coordinare le impugnazioni e valutare la richiesta di messa alla prova
art. 464‑quater, comma 2 c.p.p.
norma che disciplina la verifica della volontarietà della richiesta di messa alla prova
il giudice può e deve, se necessario, verificare la volontarietà della domanda di messa alla prova prima di decidere sulla sua ammissibilità
richiamata per la pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 317/2019)
la Corte costituzionale ha limitato il principio di unicità dell'impugnazione, enunciando che la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore non esclude automaticamente ulteriori esercizi del diritto di difesa dell'imputato in presenza di specifiche condizioni
citato nel ragionamento giurisprudenziale in tema di impugnazioni in materia di libertà personale
richiama il principio per cui differenti soggetti legittimati (es. imputato e suo difensore) possono proporre autonomamente impugnazioni, con decorrenze e modalità differenziate
norma richiamata in relazione alla sospensione del procedimento con messa alla prova
indica la possibilità di sospendere il procedimento per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che tale richiesta, se proposta nei termini e con adeguata procura, debba essere esaminata dal giudice
Corte costituzionale, sentenza n. 317/2019
sentenza citata nel provvedimento
ha dichiarato l'illegittimità di parte dell'art. 175 c.p.p. nella parte che impediva la restituzione dell'imputato non edotto del provvedimento, e ha affermato che il principio di unicità dell'impugnazione non deve comprimere il diritto di difesa dell'imputato
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale può essere proposta sia dal difensore d'ufficio sia dal difensore di fiducia; la prima opposizione non esclude automaticamente che il diritto di impugnazione venga nuovamente esercitato dall'imputato o da un diverso difensore, soprattutto se l'imputato non era ancora stato effettivamente notificato al momento della prima opposizione.
- La richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, se presentata entro il termine dei 15 giorni decorrenti dalla notificazione all'imputato e corredata da idonea procura, deve essere esaminata dal giudice; il GIP non può dichiarare "non luogo a provvedere" soltanto perché era stata depositata una precedente opposizione priva di quella richiesta.
- La notifica al destinatario e la presenza di una procura speciale sono elementi decisivi: atti proposti dopo che l'imputato è stato effettivamente edotto del decreto e con procura speciale hanno particolare rilevanza e possono integrare o modificare precedenti impugnazioni.
- Il giudice deve operare una sintesi/razionalizzazione fra impugnazioni diverse (per evitare duplicazioni o contrasti di giudicato) e, se occorre, verificare la volontarietà della domanda di messa alla prova ai sensi dell'art. 464‑quater c.p.p.
- Per tutelare il diritto di difesa è consigliabile che l'imputato, al ricevimento del decreto penale, conferisca tempestivamente una procura chiara e specifica al difensore che intende rappresentarlo, indicando espressamente eventuali richieste alternative (giudizio ordinario, riti alternativi, messa alla prova).
- In caso di situazioni confliggenti fra atti di difensori diversi, è opportuno chiedere al giudice l'unificazione delle impugnazioni o comunque che si proceda a valutazioni che evitino effetti preclusivi ingiustificati sul diritto dell'imputato a esercitare la difesa.
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