Cassazione Civile, Sentenza n. 25888/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali (Euro 56.918,34) richiesti da Vidi. Ferrari, opponendosi al decreto, aveva eccepito prescrizione, pagamento ovvero, in subordine, la non debenza del credito per grave inadempimento professionale di Vidi (omissioni e gravi violazioni dell'obbligo di diligenza: mancata impugnazione di cartelle esattoriali, tardivo versamento IVA, omissione di comunicazioni agli enti, tardiva presentazione modello IRAP, errata compilazione dei quadri reddituali, ecc.). Il tribunale, sulla base della CTU, aveva ritenuto il grave inadempimento e dichiarato che nulla era dovuto; la corte d'appello ha rigettato l'appello di Vidi confermando tale conclusione. In cassazione Vidi ha proposto quattro motivi (tra cui mancata valutazione di dichiarazioni e documenti, falsa applicazione di norme sul rapporto sinallagmatico e sulla valutazione della CTU), contestando l'applicazione dell'art.1460 c.c. e la valutazione complessiva degli inadempimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso per inammissibilità e per infondatezza dei motivi. Ha dichiarato inammissibili alcuni mezzi per effetto dell'art. 348-ter, comma 5 c.p.c. e, in ogni caso, ha ritenuto infondate le doglianze di merito. La Corte ha condiviso il principio secondo cui, per pronunciare la risoluzione o la non dovuta prestazione, il giudice deve valutare in modo unitario e sinergico l'intero comportamento contrattuale e non procedere a valutazioni frammentarie; ove il resistente eccepisce grave inadempimento ex art. 1460 c.c., grava sul ricorrente l'onere di provare quali prestazioni siano state effettivamente e diligentemente eseguite. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (Euro 5.600,00 per compensi + Euro 200,00 esborsi, oltre accessori) e la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Consente all'appellato di eccepire l'inadempimento dell'altra parte come causa di non dovuta prestazione; la Corte ha ritenuto che, accertato il grave inadempimento del professionista, il credito non fosse dovuto. Inoltre il gravoso inadempimento sposta l'onere probatorio sul creditore per dimostrare le prestazioni correttamente eseguite.
Regola la valutazione del giudice delle prove. La Corte ha confermato la legittimità dell'apprezzamento probatorio svolto sul complesso della documentazione e della CTU, avendo il giudice valutato unitariamente le condotte.
Norma sulla responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione; richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità professionale, nella parte in cui il professionista deve adempiere con diligenza.
Richiama il criterio della diligenza richiesta per l'adempimento; la Corte ha ritenuto configurato un livello di diligenza non rispettato dal professionista.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
Motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze atte a rimettere in discussione il merito fossero in realtà questioni di fatto non sindacabili in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ.
Motivo di cassazione per omessa o insufficiente motivazione sulla valutazione delle prove; la Corte ha comunque ritenuto inammissibili o infondati i rilievi relativi alla CTU e alla documentazione, confermando la motivazione del giudice di merito.
art. 348-ter, comma 5 cod. proc. civ.
art. 348-ter, comma 5 cod. proc. civ.
Norma che limita l'ammissibilità di talune doglianze in cassazione quando la decisione impugnata è stata emessa in appello instaurato dopo la data di entrata in vigore della disposizione; la Corte ha escluso l'ammissibilità di alcuni motivi per tale ragione.
Riferimento alla memoria illustrativa del ricorso; norma procedurale sulla integrazione e precisazione dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater e 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater e 1-bis d.P.R. 115/2002
Prevede l'ulteriore obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare un contributo unificato aggiuntivo pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- Se il resistente eccepisce un grave inadempimento ex art.1460 c.c., il giudice valuta l'intero comportamento contrattuale in modo unitario; non sono ammesse valutazioni frammentarie su singole condotte.
- L'accertamento tecnico (CTU) e la documentazione esaminata dal giudice di merito assumono rilevante valore probatorio: la loro valutazione non è facilmente sindacabile in sede di cassazione se fondata e motivata.
- Gravato l'inadempimento del professionista, grava sul creditore l'onere di provare quali prestazioni siano state effettivamente e diligentemente eseguite per ottenere il pagamento.
- Molti mezzi di cassazione che impugnano valutazioni di fatto o la gravità dell'inadempimento sono inammissibili perché in sostanza richiedono una nuova valutazione del merito, che non è consentita in sede di legittimità.
- Attenzione alle questioni procedurali: norme come l'art. 348-ter c.p.c. e le disposizioni sul contributo unificato possono comportare l'inammissibilità di talune doglianze e l'obbligo di versamenti aggiuntivi da parte del soccombente.
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